Rimborsi autostradali per ostacoli alla circolazione: ecco cosa fare
Dal 1° giugno 2026 è operativo il nuovo meccanismo di rimborso del pedaggio (totale o parziale) previsto per tutti gli utenti autostradali (professionali e occasionali), in presenza di blocchi totali alla circolazione e di rallentamenti dovuti alla presenza di cantieri.
Il meccanismo è stato introdotto dalla delibera ART 132/2024, successivamente integrata dalla delibera ART 211/2025.
ENTITA’ DEI RIMBORSI
In caso di blocco totale della circolazione, l’utente ha diritto al rimborso del pedaggio relativo alla porzione di rete di competenza del concessionario che gestisce la tratta. o le tratte elementari interessate dall’evento, pari almeno al:
- 50% nel caso di traffico bloccato di durata compresa tra 60 e 119 minuti
- 75% nel caso di traffico bloccato di durata compresa tra 120 e 179 minuti
- 100% nel caso di traffico bloccato di durata pari o superiore a 180 minuti
RIMBORSI IN PRESENZA DI CANTIERI
In presenza di cantieri, il diritto al rimborso è legato alla lunghezza del percorso e all’entità del ritardo accumulato rispetto ai tempi di percorrenza di riferimento.
In particolare:
- per i percorsi fino a 30 km, a prescindere dal ritardo registrato
- per i percorsi tra 30 e 50 km, per ritardi pari o superiori a 10 minuti
- per i percorsi oltre i 50 km, per scostamenti pari o superiori a 15 minuti
Al momento, il rimborso per rallentamenti da cantieri è in vigore per gli eventi che interessano il singolo concessionario autostradale, mentre per i cantieri presenti su tratte gestite da più concessionari sarà attivo dal 01 dicembre 2026.
COME OTTENERE IL RIMBORSO
Quanto alle modalità del rimborso, l’articolo 8 ter della delibera stabilisce che i concessionari sono tenuti a predisporre un sistema unico e integrato di rimborso del pedaggio agevolmente accessibile, in maniera non discriminatoria, a tutte le categorie di utenti.
Il rimborso legato alla presenza di cantieri è notificato agli utenti registrati tramite la App unica (Muovy Cashback) entro 20 giorni dall’effettuazione del viaggio, o dalla regolarizzazione del transito, ed accumulato quale credito elettronico, da erogare al raggiungimento dell’importo minimo di 1 euro:
- in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il fornitore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi entro i successivi 5 giorni
- in caso di pagamento tramite la carta bancaria già indicata all’atto della registrazione alla App unica, tramite la medesima carta, entro i successivi 5 giorni
- negli altri casi, su richiesta dell’utente, a mezzo bonifico o carta bancaria, entro 10 giorni dalla richiesta
RIMBORSI PER UTENTI NON REGISTRATI
Per gli utenti non registrati, e per il rimborso legato ai blocchi della circolazione, il concessionario garantisce più canali per l’invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito web, un numero telefonico, o punti fisici di assistenza per la consegna, o l’invio della stessa.
