Tachigrafo 2026: nuovi obblighi anche per veicoli leggeri

Nuove disposizioni sul tachigrafo

Obblighi per le imprese di autotrasporto dal 1° luglio 2026

Si informa che, a decorrere dal 1° luglio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni europee in materia di installazione e utilizzo del tachigrafo, che estendono l’obbligo anche ai veicoli leggeri utilizzati per determinati trasporti di merci.

La misura è finalizzata a rafforzare la sicurezza stradale e a garantire condizioni di concorrenza corrette nel settore dell’autotrasporto. 


Ambito di applicazione

Le nuove regole si applicano alle imprese che utilizzano:

  • veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t
  • impiegati in:
    • trasporti internazionali di merci all’interno dell’Unione Europea
    • operazioni di cabotaggio

L’obbligo riguarda sia i trasporti:

  • per conto terzi
  • in conto proprio, qualora l’attività di guida costituisca attività principale del conducente.

⚠️ Anche i veicoli normalmente utilizzati per trasporti nazionali rientrano nell’obbligo qualora effettuino anche un solo viaggio internazionale.


Obbligo di installazione

A partire dal 1° luglio 2026, i veicoli rientranti nell’ambito di applicazione dovranno essere dotati di:

  • tachigrafo intelligente di seconda generazione – Smart Tachograph Version 2 (G2V2)
  • carta del conducente, da utilizzare durante l’esecuzione dei trasporti soggetti alla normativa. 

Utilizzo del tachigrafo

Durante i trasporti internazionali e il cabotaggio:

  • il tachigrafo deve essere regolarmente utilizzato
  • devono essere rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo
  • le attività devono essere registrate fin dall’inizio della giornata lavorativa

Qualora nel corso di una settimana solare venga effettuato almeno un trasporto internazionale, si applicano integralmente le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006. 

Trasporti esclusivamente nazionali

Nel caso di trasporti svolti unicamente in ambito nazionale:

  • non si applicano le disposizioni europee sui tempi di guida
  • può essere utilizzata la funzione**“out of scope”** del tachigrafo

Resta comunque raccomandato l’inserimento della carta del conducente, al fine di garantire la disponibilità della documentazione richiesta in caso di controllo.


Obblighi di documentazione

Dal 1° luglio 2026, i conducenti dovranno essere in grado di dimostrare:

  • l’attività svolta nel giorno del controllo
  • l’attività svolta nei 56 giorni precedenti

Qualora nei 56 giorni precedenti non siano stati effettuati trasporti internazionali, è possibile utilizzare l’attestato delle assenze, come previsto dalla normativa vigente. 


Sanzioni

La mancata installazione o il mancato utilizzo del tachigrafo comporta:

  • sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro
  • sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi.

Responsabilità delle imprese

Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di:

  • organizzazione dell’attività
  • formazione e informazione dei conducenti
  • controllo interno

si applicano anche alle imprese che utilizzano veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate per trasporti internazionali o cabotaggio. 


Invito alle imprese

Si invitano le imprese interessate a verificare per tempo la propria situazione e ad attivarsi per l’adeguamento entro i termini previsti, al fine di evitare sanzioni.