TFR in busta paga: stop dal 1° luglio

E’ terminata il 1° luglio la sperimentazione del  TFR in busta paga, la Quir (Quota integrativa della retribuzione).tfr-1030x615

La possibilità, istituita nel 2015, riguardava i lavoratori del settore privato (non domestico né agrario) e permetteva l’erogazione mensile, con la retribuzione, della quota  di maturazione del trattamento di fine rapporto, al netto della quota dello 0,50% destinata al Fondo di Garanzia Inps. Restavano esclusi anche i dipendenti che impegnavano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento con istituti di credito. La Quir è imponibile ai fini fiscali ma non della contribuzione previdenziale.

Cosa cambia per i lavoratori e i datori di lavoro

Per i lavoratori che avessero scelto questa opzione dal  1° luglio 2018 le  buste paga tornano a livello ordinario mentre l’importo del TFR  viene accantonato (o versato al Fondo di Tesoreria) e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione.

Per chi aveva aderito a forme di previdenza integrativa riprenderanno i versamenti che il meccanismo del Quir aveva sospeso. Non è necessario  per i lavoratori fare alcuna richiesta in questo senso.

Per i datori di lavoro si torna a gestire  la disponibilità finanziaria delle quote del TFR r dei versamenti delle quote del TFR al Fondo di Garanzia INPS.

Dal 1° luglio i datori di lavoro devono dunque tornare ad operare secondo le scelte precedentemente effettuate dal lavoratore. Le opzioni sono le seguenti:

  • versamento del  TFR alla previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento oppure al FONDINPS ( l’opzione è automatica se entro sei mesi dalla assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta,
  • versamento del TFR a una forma di previdenza complementare  scelta dal lavoratore , in questo caso la  quota di contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito complessivo  fino a  5.164,57 euro,
  • mantenimento del  TFR d presso l’azienda d nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti.

Nelle imprese con più di 50  dipendenti dovranno essere ripresi anche  i versamenti al Fondo di Tesoreria Inps.

Le misure compensative previste per i datori di lavoro che erogavano la Qu.I.R. si azzerano e dovranno essere escluse dalle modalità di calcolo delle retribuzioni dei programmi informativi.