Tessera sanitaria: nuovi soggetti obbligati all’invio delle spese sanitarie 2019

_tesseraIl decreto Ministero Economia e Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019, ha individuato ulteriori categorie di soggetti che hanno l’obbligo di inviare i dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS).

Con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono tenuti all’invio al Sistema TS:

 

  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di dietista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di logopedista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di podologo;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità e dell’età evolutiva;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • iscritti all’Albo dei biologi.

Per quanto riguarda le modalità di invio telematico al Sistema TS, il decreto rinvia a quanto disposto con i DD.MM. 31 luglio 2015 e 27 aprile 2018. Quindi, la trasmissione dei dati del 2019 dovrà essere effettuata da tali soggetti entro il prossimo 31 gennaio 2020.

Si segnala, altresì, che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS per i periodi d’imposta 2019 e 2020 non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS (ai sensi dell’articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018). Inoltre, per effetto dell’articolo 9-bis, c.2, D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 (introdotto dalla legge di conversione n. 12 dell’11 febbraio 2019), tale divieto si applica anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Da ciò consegue che i soggetti sopraindicati:

  • per il 2020 emettono con modalità analogica le fatture relative alle prestazioni sanitarie delle persone fisiche (in quanto tenuti all’invio dati al Sistema TS);
  • nel 2019 hanno emesso fatture analogiche per effetto del citato art. 9-bis.

Potranno anche emettere fattura in formato elettronico senza utilizzare SDI come canale di invio (si rimanda alla circolare n. 14/E/2019, per le precisazioni al riguardo).