Super ammortamento, Imu immobili strumentali, ritenute i regime forfetario

Tra le tante disposizioni contenute nel Decreto Crescita, entrato in vigore il 1 maggio scorso, segnaliamo in particolare:

  • la reintroduzione dal 1 aprile 2019 della misura relativa al super ammortamento (130%); la proroga del super ammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020;
  • la maggiorazione della deducibilità IMU dal reddito d’impresa, fissata al 50% per il periodo di imposta 2019, al 60 % per i periodo di imposta 2020 e 2021 e al 70% dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021;
  • l’obbligo di effettuare le ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato per coloro che applicano il regime forfetario.

icone_economia_istock-842910908_150percentoSuper ammortamento per beni strumentali nuovi 2019

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui all’art. 164, c. 1 Tuir), dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, cc. 93 e 97 L. 28.12.2015, n. 208. Pertanto l’agevolazione non spetta per gli investimenti in:
– beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
–  fabbricati e costruzioni;
– specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
Inoltre l’agevolazione è irrilevante ai fini dell’applicazione degli ISA.


icone_economia_istock-842910908_100casaMaggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dalle imposte sui redditi

L’IMU, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50% e per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60%.


icone_economia_istock-842910908_150calcolatriceRitenute per datori di lavoro in regime forfetario

I contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019, nel caso si avvalgano di dipendenti e collaboratori.

L’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data del 1 maggio 2019 è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal 3° mese successivo alla medesima data, in 3 rate mensili di uguale importo, e versato nei termini previsti dall’art. 8 Dpr 602/1973 (entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

L’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati è esteso anche agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che:
– nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000, ragguagliati ad anno;
– dal 2020 applicano al reddito d’impresa o al reddito di lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali e dell’Irap pari al 20% (flat tax).