Sottoscritto l’Accordo interconfederale sull’Apprendistato

Vi informiamo che nella serata di ieri Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto l’Accordo interconfederale per la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (allegato).

La nuova regolamentazione si applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire dal 26 aprile 2012.  Pertanto, non vi sono periodi di scopertura normativa fra la vecchia e la nuova disciplina, con la conseguenza che eventuali contratti di apprendistato stipulati nel periodo intercorrente fra il 26 aprile e la data di sottoscrizione dell’accordo sono pienamente validi.

L’accordo ha un’“efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole” rispetto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, che dovrà intervenire per disciplinare in via definitiva l’istituto. Per questo motivo, l’accordo non trova applicazione alle imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione del CCNL Autotrasporto Merci, essendo per queste già stata definita una specifica disciplina di categoria con l’accordo del 23 aprile 2012 (v. circ. prot. 498/FA del 26 aprile 2012). 

L’accordo in oggetto ha una scadenza fissata al 31 dicembre 2012.

Con riferimento al campo di applicazione, l’accordo si applica:

  • alle imprese rientranti nelle sfere di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dello stesso;
  • alle imprese artigiane dei settori privi di specifica copertura contrattuale, per le quali trova applicazione, per tutti gli altri aspetti normativi, quanto previsto nel CCNL Area Meccanica (Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti);
  • alle associazioni artigiane di qualsiasi livello e agli enti dalle stesse promossi e/o costituiti e/o controllati e/o strutture bilaterali, che non applichino ccnl che abbiano già regolamentato l’apprendistato. Ne consegue che le Associazioni territoriali che applicano regolamenti o accordi interni potranno assumere apprendisti, prendendo come disciplina contrattuale di riferimento, quella del ccnl area comunicazione.

Con riferimento alle durate, uno degli aspetti più importanti dell’accordo è la conferma delle attuali durate dei contratti di apprendistato previste dai contratti collettivi artigiani, ovviamente con la sola eccezione delle durate superiori ai 5 anni il cui termine è stato  portato a 5 anni coerentemente con quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, del citato D.Lgs. 167 in materia di limiti legali alla durata del tirocinio per il comparto artigiano. La riduzione della durata a 5 anni comporterà la corrispondente riduzione della retribuzione riferita ai periodi  eccedenti i 5 anni.

Si evidenzia che, sul punto, la richiesta iniziale del Sindacato era quella di portare tutte le durate ad un limite massimo di 3 anni (limite legale al contratto di apprendistato per i comparti diversi dall’artigianato), come già previsto negli accordi interconfederali sottoscritti nell’industria e negli altri comparti.

Per quanto riguarda il trattamento economico dell’apprendista sono state confermate le progressioni percentuali stabilite dai contratti collettivi. Tuttavia, tenuto conto che la nuova normativa non ammette la coesistenza tra il sistema della percentualizzazione e quello del sotto-inquadramento, nell’accordo è stato previsto che relativamente ai soli semestri per i quali, in alcuni contratti collettivi, la retribuzione viene determinata applicando il sistema del sotto-inquadramento, fino ad un massimo di due livelli rispetto a quello di destinazione finale, la retribuzione dell’apprendista è determinata applicando il corrispondente valore percentuale.

La quantità di formazione tecnico-professionale che il datore di lavoro è tenuto ad erogare all’apprendista è stata stabilita in 80 ore medie annue. In questo monte ore  sono state ricomprese anche le ore obbligatorie di formazione in sicurezza stabilite dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata con quella dell’offerta formativa pubblica solo ove quest’ultima sia prevista.
Il Piano Formativo Individuale dovrà essere redatto secondo lo “schema tipo” allegato all’intesa e dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro.
Il negoziato con il sindacato proseguirà per disciplinare le altre due tipologie di apprendistato previste dalla legge.