Sicurezza e Medicina del lavoro: l’ABC dei datori di lavoro

safety_sicurezzaQuali sono i principali e più frequenti quesiti che si pongono i datori di lavoro quando iniziano ad adempiere agli obblighi sulla sicurezza in azienda previsti dal D.Lgs 81/08?  Eccoli (con le risposte).

A. Chi mi dice quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è un obbligo per il datore di lavoro:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi e sulla scorta di quanto evidenziato nella valutazione dei rischi .

La sorveglianza sanitaria non si può attuare, di contro, al solo scopo precauzionale o su semplice iniziativa del solo Datore di Lavoro.

B. Quale documentazione inerente la salute e sicurezza sul lavoro devo consegnare al lavoratore neoassunto?

A ogni nuovo lavoratore deve essere consegnato il giudizio di idoneità per la mansione specifica che svolgerà all’interno dell’azienda sulla base dei rischi collegati alla salute del lavoratore per le specifiche attività che andrà a svolgere.  E’ quindi necessario sottoporre a visita medica il lavoratore attraverso il Medico Competente appositamente nominato in azienda il quale stabilisce quale idoneità alla mansione rilasciare.
I giudizi possono essere i seguenti:

  1. Idoneità: il lavoratore viene giudicato idoneo all’espletamento dell’attività lavorativa, senza che siano necessari interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro o sull’uomo;
  2. Non idoneità temporanea o permanente (con indicazione dei limiti temporali di validità) determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa.
  3. Idoneità con prescrizioni nel caso in cui l’esposizione ai rischi può essere consentita al lavoratore che ha particolare suscettibilità verso quei rischi, solo adottando precauzioni (es. Con uso di dispositivi di protezione individuale – DPI)
  4. Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione (es. movimentazione di carichi, lavori in altezza, guida mezzi)

Il giudizio di idoneità del medico competente, che è sempre espresso per iscritto, deve essere consegnato al lavoratore (e copia anche al datore di lavoro).
Il Datore di Lavoro ha, dal canto suo, l’obbligo di garantire la corretta formazione sui rischi del lavoro ai lavoratori neo assunti che devono quindi essere inviati a corsi di formazione in relazione agli specifici rischi aziendali.

C. Quanti giorni di tempo ho per visitare il lavoratore?

La visita medica per valutare l’idoneità alla mansione del lavoratore deve essere preventiva, cioè prima di avviare materialmente il nuovo assunto ai propri compiti al fine di evitare disguidi per il datore di lavoro e per il lavoratore.

D. Ogni quanti anni va fatta la visita?

La visita medica va ripetuta periodicamente con cadenza stabilita dal Medico competente attraverso il protocollo sanitario.

E. Posso effettuare le visite mediche presso la mia azienda? Cosa devo preparare?

Premettiamo che nessun medico, di nessuna specializzazione, effettua prestazioni sanitarie al di fuori di ambulatori medici attrezzati o ambienti domiciliari dell’assistito in casi estremi. Persino il veterinario.

La “disposizione” richiamata dall’art 39 c.4 del DLgs 81/08  “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia” impone all’azienda di dotarsi, qualora voglia svolgere le visite mediche in azienda, di locali adeguati, attrezzati e con possibilità di uno spogliatoio igienicamente adatto e garantire la privacy dei lavoratori senza violare i principi generali del decoro.

Uffici, sottoscale, sale riunioni, spogliatoi, sale ristoro non sono ovviamente locali adeguati a svolgere un atto medico. Il Medico competente  che opera rispettando i requisiti minimi di decoro professionale e di rispetto dell’assistito previsti dal proprio codice deontologico. può anche  rifiutarsi di eseguire le visite mediche qualora gli venga prospettato di visitare in tali luoghi.

Alcuni servizi ispettivi delle ATS svolgono verifica dei requisiti minimi dei locali adibiti alle visite mediche in azienda:

  • stanza chiusa, priva di vetri che permettano la visione dall’esterno,
  • dotata di lettino (anche pieghevole che l’azienda può riporre in altro luogo terminate le visite),
  • dotata di rotolo di carta igienica da stendere sul lettino,
  • ovviamente riscaldata in inverno e fresca in estate,
  • spazio per almeno due sedie e un tavolo,
  • posizionata con sufficiente isolamento acustico per il rispetto della privacy ma anche per non alterare i risultati di prove ed esami strumentali (es auscultazioni di cuore e polmoni, audiometrie, ecc.). Spesso anche le Unità mobili omologate per questo tipo di attività, finiscono per essere posizionate fronte strada o a ridosso dei reparti di produttivi rumorosi,
  • dotata di  accesso al bagno e con presenza del lavandino nella sala visite.

F. Una mia lavoratrice è incinta, come devo comportarmi?

La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro il suo stato di gravidanza con apposito certificato medico. Spetta sempre al datore di lavoro attuare quindi tutte le misure a tutela della lavoratrice incinta in relazione alle sue attività lavorative. Nel caso in cui  la lavoratrice gravida, intenda proseguire l’attività lavorativa anche durante l’ottavo mese di gravidanza (mansione svolta permettendo) Al datore di lavoro compete l’onere di far effettuare una visita medica con il Medico competente al fine di poter convalidare tale richiesta. Qualora fossero presenti esposizioni a rischi gravosi per la lavoratrice e in mancanza di altre mansioni, dovrà invece essere valutata l’astensione dal lavoro.

G. In qualità di datore di lavoro quali documenti relativi la sicurezza sul lavoro devo firmare?

Tutti i  documenti relativi alla sicurezza sul lavoro prevedono la firma del Datore di Lavoro, quale destinatario principale degli obblighi posti a tutela dei suoi lavoratori.
Il documento principale è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  redatto insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Medico Competente. Le eventuali modifiche del DVR è consigliabile che vengano svolte dalla figura più formata nell’ambito della Salute e Sicurezza sul lavoro o dal consulente esterno abilitato.

H. Ogni quanto devo aggiornare i documenti della sicurezza?

Per alcune tipologie di rischi è prevista una scadenza per legge. In tutti gli altri casi l’aggiornamento è da prevedere al verificarsi di  modifiche sostanziali nei rischi o nella realtà aziendale. Meglio quindi sempre informare ogni volta il RSPP o il Medico competente o il Consulente esterno abilitato su tale necessità.

I. Quanti giorni di tempo ho per far svolgere il corso di formazione al lavoratore?

La valutazione dei rischi e la formazione dei lavoratori, come per il caso della visita medica, devono essere preventive. Per la formazione dei lavoratori è concesso un limite di 60 giorni dalla data dell’assunzione.

L. Gli attestati di formazione devo consegnarli ai lavoratori?

Gli attestati di formazione di sicurezza sul lavoro (formazione base+specifica,  Primo Soccorso, Antincendio, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sono personali e vanno quindi consegnati ai lavoratori. In azienda il datore di lavoro conserverà copia conforme di tutti gli attestati dei corsi svolti.

M. Il lavoratore ha già fatto i corsi sulla sicurezza. Deve rifarli?

Possono essere ritenuti validi tutti i corsi già fatti dal lavoratore anche presso aziende precedenti, purché non siano scaduti e i rischi siano i medesimi.

N. Quali corsi posso fare io in qualità di datore di lavoro?

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i corsi di: RSPP, Primo Soccorso e Antincendio. Non può ovviamente svolgere quello di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che compete invece ad un lavoratore dipendente.

O. Nessuno dei miei lavoratori vuole fare l’RLS perché non vuole responsabilità, cosa devo fare?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura chiamata a collaborare alla gestione dei rischi sul lavoro. È quindi una figura di mediazione tra il Datore di lavoro e i Lavoratori su qualsiasi tematica presente in azienda. Egli non ha però nessuna responsabilità nel processo di valutazione dei rischi. Nella maggior parte dei casi, nelle piccole imprese ci si avvale della figura del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

P. Ho un lavoro che si svolge spesso in cantiere: che documentazione devo portare?

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)  a cui vanno allegati tutti i documenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori (attestati di formazione, idoneità mediche alla mansione, lettere di consegna e comprova dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), esiti della valutazione del rumore e vibrazioni etc.) rappresenta la documentazione specifica e necessaria di cui il Datore di lavoro deve dotarsi per ogni cantiere presso cui lavora.

Q. Se un lavoratore si licenzia devo consegnarli qualcosa?

In caso di interruzione del rapporto del lavoro occorre verificare di aver consegnato l’ultima copia della cartella sanitaria dell’ultima visita medica effettuata e tutti gli attestati di formazione svolti.

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Contatta il Servizio Ambiente e Sicurezza: ambiente@artser.it