Scontrino elettronico: nessuna sanzione (per sei mesi) in assenza di registratore telematico

scontrino_elettronicoSono arrivati gli attesi chiarimenti sull’inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrino elettronico), dopo la modifica inserita nell’art. 12 in sede di conversione del “Decreto Crescita” (convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019).

Con la Circolare n. 15 del 29 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.

Inoltre, ha previsto una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (quindi, fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020).

In particolare:

a) i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:

  • continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
  • annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72);
  • trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale);
  • liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.

b) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:

  • devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;
  • possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.

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