Rifiuti, registri, formulari: le risposte alle domande di un imbianchino

imbianchino“Sono un imprenditore individuale, non ho personale alle mie dipendenze, la mia attività si svolge prevalentemente all’interno di abitazioni private dove mi occupo di tinteggiatura di muri e in maniera minore di intonacatura ed altre attività simili.
Nello svolgere la mia attività produco piccole quantità di rifiuti, costituiti prevalentemente da raschiatura dei muri e demolizione di intonaci, involucri di plastica, nylon, attrezzatura da lavoro dismessa.
Per quanto riguarda la gestione dei miei rifiuti, classificabili come rifiuti da attività di manutenzione, dovrei trasportarli quotidianamente nella mia sede, dove accumularli (secondo determinate regole) e periodicamente trasportarli in centri specializzati di recupero e smaltimento. Sono iscritto, per il trasporto all’Albo Gestori Ambientali e redigo un formulario ogni volta che effettuo li trasporto dalla mia sede all’impianto. E’ corretto il mio comportamento?”

Innanzitutto la classificazione come rifiuti “da manutenzioni (ex art. 266, co.4) deve essere effettuata in modo più che attento. Sussistono ad oggi differenti modalità interpretative da parte degli Enti di controllo, che consigliano la massima prudenza. Ad esempio se si dovesse intervenire su un cantiere di nuova costruzione, questa classificazione non potrebbe trovare applicazione.

E’ corretta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in cat. 2bis per il trasporto dei propri rifiuti che devono essere accompagnati da un FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) per ciascun CER (Catalogo Europeo Rifiuti).

Il “deposito temporaneo” presso la propria abitazione è invece da sconsigliare. Le “determinate regole” a cui si fa cenno sono in verità regole molto stringenti quanto ai limiti quantitativi, limiti temporali, condizioni di deposito, regole di imballaggio ed etichettatura che spessissimo integrano la fattispecie di  reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006: attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Deve essere prevista la tenuta del registro di carico/scarico sia per i rifiuti pericolosi che per i  NON pericolosi (si è  esentati, se con meno di 10 dipendenti, solo dalla presentazione del MUD per i soli rifiuti non pericolosi).

Diverso sarebbe il comportamento da tenere qualora si producano rifiuti non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni che vengono conferiti ad un centro autorizzato, partendo direttamente dal cantire con FIR. Ma questa è una pratica utilizzata più frequentemente nell’ambito edile che in quello delle imbiancature.

Riassumendo:
– iscrizione all’Albo cat. 2 bis,
– acquisto e vidimazionei formulari,
– produzione dei rifiuti (solitamente li si  lascia in cantiere fino al raggiungimento di un carico completo e ci si organizza per un giro di ritiri . magari il sabato – con tanti FIR quante sono le tipologie di rifiuto e quanti sono i cantieri; è possibile  scaricare il sabato stesso oppure il lunedì  successivo (comunque entro le 48 ore) prima di riprendere il lavoro),
– compilazione del FIR per ogni tipologia di rifiuto e partenza direttamente per lo scarico presso un impianto autorizzato,
– registrazione del carico/scarico sul registro,
– conservazione della quarta copia del formulario, timbrato e firmato per accettazione, per 5 anni,
– entro il 30 aprile di ogni anno pagamento all’Albo del diritto annuale di 50 euro; se presenti rifiuti pericolosi, MUD entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Per informazioni.
Servizio Ambiente
ambiente@artser.it