Protocollo per la sicurezza in azienda: ecco cosa cambia e cosa devono fare i datori di lavoro

C’è anche Confartigianato tra i firmatari, con il Governo e le parti sociali, dell’accordo per la revisione del “Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna i precedenti sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020. Il documento recepisce le richieste delle imprese: in particolare sono stati eliminati i riferimenti al rischio biologico specifico sul Covid-19 che avrebbe comportato la correlata necessità di una modifica del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

È stato in sostanza confermato il principio che il virus rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Sono inoltre state respinte le richieste del sindacato di rafforzamento del ruolo dei Comitati aziendali nella gestione del protocollo.

La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Entriamo ora nel dettaglio del provvedimento

INFORMAZIONE
Fondamentale l’informazione che l’impresa dovrà garantire ai lavoratori e a chiunque entrerà in azienda affiggendo cartelli informativi in merito a:

  1. a) Obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37.5 gradi e di chiamare medico di famiglia e autorità sanitarie
    b) Accettazione del fatto di non poter entrare o rimanere in azienda qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nel 14 giorni precedenti).
    c) Mantenere distanza di sicurezza, igiene delle mani e comportamenti corretti sul piano igienico
    d) Informare il datore di lavoro in presenza di sintomatologia specifica
    e) Corretto utilizzo dei Dpi

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
– Il personale, prima dell’ingresso in azienda, potrà essere sottoposto alla misurazione delle febbre
– Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende entrare in azienda che è precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al Covid o provenga da zone a rischio
– La riammissione al lavoro dopo infezione da virus Sars-CoV-2 avverrà secondo la normativa in vigore (circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
– L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la SANIFICAZIONE periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
– Nel caso di una persona Covid positiva all’interno dei locali aziendali si procede alla pulizia e SANIFICAZIONE dei locali in oggetto e alla loro ventilazione.
– Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi e mouse con adeguati detergenti, anche con riferimento ad attrezzature di lavoro di uso promiscuo
– L’azienda può organizzare interventi particolari periodi di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
– Nelle aree a maggior diffusione si Covid e nelle aziende dove si sono registrati sospetti casi Covid-19, in aggiunta alle normali pulizie, bisogna prevedere, prima della riapertura, a una sanificazione straordinaria.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
– L’azienda mette a disposizione mezzi detergenti per le mani
– E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergete secondo le indicazioni dell’OMS
– E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
– L’adozione di misure igieniche e Dpi è fondamentale e si continua a raccomandarne l’utilizzo
– In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro al chiuso o all’aperto è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche p di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario in caso di isolamento.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
– L’ingresso negli spazi comuni, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo di permanenza ridotto e a fronte del mantenimento della distanza di sicurezza

– Occorre organizzare gli spazi e sanificare gli spogliatoi
– Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di cibi e bevande.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
– Chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o comunque di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il lavoro agile
– Procedere a una rimodulazione dei modelli produttivi
– Assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione
– Utilizzare quando possibile il lavoro agile e da remoto
– L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea e prevenendo assembramenti in entrata e uscita con flessibilità degli orari.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
– Si favoriscono orari di ingresso e uscita scaglionati
– Ove possibile va indicata una porta di entrata e una di uscita

SPOSTAMENTI INTERNI
– Gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo indispensabile
– Non sono consentite riunioni in presenza. Laddove fossero necessarie, dovranno essere garantiti il distanziamento personale, l’uso della mascherina chirurgica o di Dpi e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
– Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità aula, fatte salve le deroghe (si veda pag. 14 del protocollo)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
– Qualora una persona presente in azienda sviluppi ferie, sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali tosse, deve avvisare l’ufficio personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali; subito deve essere avvertita l’autorità sanitaria e vanno contattati i numeri di emergenza Covid.

– L’azienda collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona positiva al tampone Covid anche con il coinvolgimento del medico competente. Ciò per consentire le necessarie misure di quarantena.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
– La sorveglianza sanitaria deve proseguire
– Il medico competente collabora con il datore di lavoro, l’Rspp e le RLS/RLST nell’identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da Covid.
– Il medico competente, qualora presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini di tutelare i lavoratori fragili.
– Il medico competente, in considerazione del suo ruolo di valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di screening/testing qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori
– Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria per identificare eventuali contatti stretti di un lavoratore positivo per permettere di applicare opportune misure di quarantena
– La riammissione al lavoro dopo infezione da virus Sars-Cov-2 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica prevista per verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

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