Plastica addio, ecco cosa cambia. E come possono riorganizzarsi le imprese

La rivoluzione era nell’aria e non coglie di sorpresa: le premesse erano scritte da tempo. Stiamo parlando dell’obiettivo europeo di modificare radicalmente lo stile di vita dei cittadini comunitari portandoli ad assumere abitudini ecosostenibili e rendendoli consapevoli dell’impatto ambientale di uno stile di vita basato sull’”usa e getta”.

La Direttiva Ue 2019/904, la relativa bozza di applicazione e, per ultima, la linea guida “Commission guidelines on single-use plastic products in accordance with Directive (EU)

2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction

of the impact of certain plastic products on the environment” sono i documenti che sanciscono la svolta e si apprestano mettere la parola fine all’utilizzo della plastica monouso nei Paesi Ue.

Indietro non si torna: si susseguono le richieste di proroga dell’entrata in vigore dei provvedimenti, e non mancano le proteste ma, al netto delle decisioni finali, la direzione è tracciata. E i divieti prima o poi entreranno in vigore, producendo un impatto dirompente sui consumatori e sul sistema produttivo, che dovrà riorganizzarsi rapidamente. Pena la fine del modello di business.

L’ufficialità dei prossimi passi, in territorio nazionale, è ancora lontana da venire ma è già possibile piantare qualche paletto per fare chiarezza.

Cosa è la plastica?

Bioplastica

La plastica, come chiarisce l’articolo 3 punto 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è un materiale costituito da un polimero al quale possono essere aggiunti additivi o altre sostanze e che può fungere da componente strutturale principale di prodotti finali, ad eccezione dei polimeri naturali non modificati chimicamente.

I polimeri naturali non modificati chimicamente, “ai sensi della definizione di “sostanze non modificate chimicamente” di cui all’articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006…, non dovrebbero essere coperti dalla direttiva Ue in quanto si trovano naturalmente nell’ambiente. Pertanto è opportuno adattare la definizione di polimero di cui all’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e introdurre una definizione separata”.

Cosa prevede la linea guida?
La linea guida pare inserire praticamente tutto ciò che contiene plastica nell’applicazione della Direttiva (Ue) 2019/904, comprese le “bioplastiche”, ovvero quelle derivate da materiale naturale. La spiegazione di tale scelta starebbe nel fatto che le bioplastiche vengono comunque modificate chimicamente. Non solo, la direttiva parrebbe comprende anche prodotti non composti esclusivamente di plastica ma anche elementi che la contengono, come le carte spalmate con un polimero o i materiali accoppiati.

Pertanto, i prodotti a base di carta o cartone monouso con rivestimento o rivestimento in plastica sono in parte realizzati in plastica e rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Ciò è anche supportato dal fatto che, in relazione ai bicchieri di carta e cartone, a differenza di altri prodotti a base di carta e cartone monouso senza rivestimento o rivestimento in plastica, i bicchieri di carta e cartone con uno strato di plastica non sono stati identificati come un’opzione alternativa nella valutazione d’impatto, non essendo esse stesse prive di plastica.

Cosa è un prodotto monouso?
Un prodotto monouso è “un prodotto realizzato interamente o in parte in plastica, che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua vita, più viaggi o rotazioni essendo restituito a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per cui è stato concepito”.

Praticamente, la definizione ricomprende la maggior parte delle plastiche che compriamo abitualmente.

Ricapitolando, i prodotti in plastica che potranno essere immessi sul mercato dovranno essere:

  • Destinati al ritorno al produttore per essere riempiti nuovamente
  • Riusati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti

Il riciclaggio è considerato “superato”.

Lo standard 13429:2004 fissa i requisiti minimi per considerare il packaging riutilizzabile:

  • Intenzione che la confezione sia riutilizzata (cioè appositamente progettata, ideata e immessa sul mercato);
  • Il design del pacchetto gli consente di realizzare una serie di viaggi o rotazioni (riusi);
  • Il pacco può essere svuotato/scaricato senza danni significativi e senza rischi per l’integrità del prodotto, la salute e la sicurezza;
  • Il pacco può essere ricondizionato, pulito, lavato, riparato, pur mantenendo la sua capacità di svolgere la sua funzione prevista;
  • Sono in atto disposizioni per rendere possibile il riutilizzo, ovvero è stato istituito e operativo un sistema di riutilizzo.

Quali saranno le scadenze e i prodotti coinvolti dai provvedimenti inseriti nella direttiva?

Bioplastica

L’obiettivo della direttiva è arrivare entro il 2026 a una riduzione sostanziale del consumo dei prodotti di plastica monouso
PARTE A:

1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)  pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

Dal 3 luglio 2021 scatterà il divieto di immissione sul mercato di
PARTE B:

  1. Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
  2. posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  3. piatti;
  4. cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
  5. agitatori per bevande;
  6. aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  7. contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  1. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  3. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  1. contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  2. tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

  1. i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
  2. i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) che sono in forma liquida.

Per quanto riguarda le bottiglie per bevande occorrono altre specifiche:

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

a)  a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; e

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato devono contenere almeno il 30% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

TIRIAMO LE SOMME: COSA CAMBIA?

Bioplastica

Lo scopo della direttiva è ridurre drasticamente tutti i prodotti in plastica che finiscono sulle spiagge dell’Unione Europea. La direttiva deriva da un forte movimento d’opinione che da anni chiede più o meno consapevolmente di ridurre l’inquinamento dei mari.

Di qui non si torna indietro: si potrà sperare in un posticipo dei termini – come peraltro già richiesto da numerosi esponenti di Governo – ma non in una retromarcia.

Il consumatore, tra l’altro, ha già scelto e darà la priorità a chi asseconda una visione ecosostenibile.

Quello che sicuramente è cambiato in modo un po’ inaspettato è la scelta di inserire tra i prodotti vietati anche tutti quelli che attualmente vengono definiti “eco friendly”. Dal punto di vista ambientale ciò ha un senso, ma per le aziende che si erano appena riconvertite o che stanno provando a riconvertirsi, questa decisione rappresenta una battuta d’arresto importante che richiede una pronta reazione.

COME POSSIAMO AIUTARE LE IMPRESE
Confartigianato Varese e la società di servizi Artser, oltre a supportare le aziende dal punto di vista “sindacale” per chiedere maggiore tempo per potersi adeguare, vogliamo affiancarle dal punto di vista operativo, fornendo un supporto alle politiche di sostenibilità ed economia circolare declinato in tre macroaree:

  • Prodotti: supporto nello sviluppo di nuovi prodotti che seguano i principi dell’economia circolare.
  • Processi: i processi dovranno diventare “green”, ovvero sempre meno impattanti sull’ambiente, tendendo ad emissioni zero
  • Immagine: bisognerà arrivare a trasmettere una propria immagine “green” per accogliere nuovi clienti o non farli allontanare. Dopo aver compiuto lo sforzo di adeguamento dei prodotti e dei processi è importante farlo sapere nel modo giusto.