Obblighi contabili: chiarimento in merito alla numerazione delle fatture emesse

Con la risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le precisazioni richieste da più parti, in merito alle disposizioni introdotte dalla modifica  base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633 con la Legge di Stabilità in materia di numerazione delle fatture emesse.
Con tale risoluzione è stato chiarito che “qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1
Fatt. n. 2

Oppure

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

Viene in pratica stabilito che l’attuale metodo di compilazione delle fatture emesse assolve già a quanto richiesto dalla normativa.