Novità EUR1 e ATR: l’importanza della qualifica di esportatore autorizzato

corso-azienda-esportare_sliderATTENZIONE – Al fine di consentire agli Uffici di evadere le richieste, l’Agenzia delle Dogane ha concesso la proroga di 90 giorni alla scadenza precedentemente fissata al 22/01/2020. Ci sarà pertanto tempo fino al 21 aprile 2020 per attivare le nuove modalità di rilascio dei certificati di circolazione EUR1 e EUR-MED.
Circolare Dogane 3/12/19 .pdf

L’azienda che vanta un prodotto di origine preferenziale europea consente ai propri clienti extra-UE di importare esente dazio o a dazio ridotto: il prodotto acquisisce un appeal economico e commerciale. Al fine di ottenere il beneficio daziario all’introduzione nel territorio dell’acquirente, la merce deve giungere accompagnata dalla prova della sua origine preferenziale.

La prova è costituita da:

  • dal certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali italiane;
  • dalla dichiarazione in fattura emessa dalla stessa impresa esportatrice.

L’autodichiarazione in fattura non è sempre possibile: per le spedizioni di valore oltre 6.000 euro diventa una modalità operativa che deve essere previamente autorizzata dall’Agenzia delle Dogane.

L’autodichiarazione in fattura dell’origine preferenziale della merce ceduta in esportazione consente un risparmio di tempo, burocrazia e costi per la spedizione.

L’alternativa emissione del certificato, infatti, comporta tempi più lunghi e ampia procedura di rilascio, con istanza e informazioni specifiche da indicare e documenti da allegare, oltre al costo dell’intermediario cui è affidato generalmente l’incarico dell’istanza di emissione per conto dell’azienda.

Dal 2010 l’Agenzia delle Dogane prevedeva un termine di istruttoria per il rilascio del certificato di origine preferenziale pari a dieci giorni, attualmente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Dogane non più pertinente, sollecitando gli uffici locali a provvedere in termini contenuti al minimo. Tuttavia, la prassi operativa vede ancora tempi di numerosi giorni per l’ottenimento del certificato in quegli uffici doganali dove si concentrano numerose operazioni doganali.

Per affrontare tali problematiche del rilascio del certificato, si è fatto ampio uso della possibilità di ottenere certificati di origine EUR1 e ATR previdimati: l’intermediario acquisisce i certificati previdimati annullando così le lungaggini burocratiche per l’emissione. Ma a partire dal 26 gennaio 2020, ciò non sarà più possibile.

L’Agenzia delle Dogane è intervenuta a riguardo (Nota n. 91956/RU del 26/07/2019.pdf) disponendo l’imminente non utilizzo della previdimazione dei certificati.

Per ulteriori informazioni
Matteo Campari
Area Business
matteo.campari@artser.it – tel. 0332256290

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