Multe più severe e ordinanze regionali restrittive: ecco cosa cambia con il nuovo DL

Nuovo decreto legge per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: lo ha approvato ieri, 24 marzo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza. Il provvedimento introduce la possibilità di modulare tutta una serie di limitazioni e restrizioni (le stesse già introdotte dai vari DPCM) sulla base delle esigenze e dell’andamento epidemiologico dell’emergenza da qui alla fine di luglio. Previste anche nuove sanzioni come deterrente più efficace contro il mancato rispetto delle prescrizioni: una sanzione amministrativa, dell’importo che va da 400 euro a 3000 euro, al posto della sanzione penale prevista dall’articolo 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, e la sospensione da 5 a 30 giorni delle attività che non rispettano gli obblighi di chiusura.

Il decreto prevede che, per contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate una serie di misure, che potranno entrare in vigore per periodi predeterminati (per un massimo di 30 giorni ciascuno), sull’intero territorio nazionale o anche solo su specifiche zone. Misure che saranno reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine formale dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. Conte ha chiarito che questo non significa che l’emergenza durerà per tutti i sei mesi dello stato d’emergenza per Covid-19 decretato dal CdM il 31 gennaio scorso, ma l’applicazione delle misure potrà essere modulata, in aumento o in diminuzione, in base all’andamento epidemiologico del coronavirus.

Tra le misure previste dal DL rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. Le misure di contenimento potranno essere adottate, tramite ordinanza, anche dal Ministro della salute e dai Presidenti di Regione, in caso di situazioni di aggravamento del rischio sanitario sul proprio territorio. Tra le novità, è previsto che il Presidente del Consiglio riferisca almeno una volta al mese alle Camere sulle misure adottate.

Nel frattempo, le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi per altri dieci giorni.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita, ai sensi dell’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da uno a cinque anni.