Mortara, acconciatori ed estetisti apertura autorizzata fino alle 22 (domenica inclusa)

Il Comune di Mortara, con ordinanza n. 8 del 31 marzo 2022, ha definito le giornate di apertura delle attività di acconciatori, estetisti, operatori di tatuaggio e piercing. Nel dettaglio:

  • Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, le attività di acconciatore, estetista, operatore di tatuaggio/piercing che operano sul territorio comunale di Mortara possono effettuare l’apertura dei proprio locali tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi, dalle 8 e non oltre le 22. La chiusura infrasettimanale è facoltativa e a libera discrezione dell’esercente
  • L’orario di apertura e chiusura, in base ai limiti definiti dall’ordinanza, è liberamente determinato dall’operatore
  • Per la disciplina dell’attività di acconciatore, e quella di estetista e di tatuaggio/piercing, resta valido l’articolo 13 dei Regolamenti che riguardano i rispettivi settori
  • Al termine dell’orario di apertura scelto dal professionista, l’attività potrà proseguire per un tempo massimo di trenta minuti oltre le 22 al solo scopo di concludere le prestazioni in corso, a condizione che l’accesso all’attività venga chiuso. In ogni caso, non potranno mai essere derogati i limiti orari eventualmente previsti da provvedimenti nazionali, regionali e/o locali
  • L’apertura in occasione delle giornate domenicali e festive deve intendersi come facoltà e non obbligo

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti nazionali, regionali e/o locali che prevedano:

  • la sospensione dell’esercizio di una o più delle attività oggetto del provvedimento
  • limitazioni agli spostamenti nell’arco di fasce orarie prestabilite o che fissino limitazioni agli orari o alle giornate di esercizio dell’attività
  • particolari disposizioni per gli esercizi inseriti in altre strutture (per esempio i centri commerciali)
  • disposizioni relative alla modalità di esercizio delle attività oggetto dell’ordinanza

Sono fatti salvi anche eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e/o locale che rendano inapplicabili le disposizioni dell’ordinanza e il rispetto dei limiti e delle norme previste nel contratto nazionale e nei contratti collettivi di categoria, in materia di lavoro subordinato.