Licenziamento per inidoneità fisica e obblighi del datore di lavoro

licenziamento_cassazione2E’ possibile licenziare il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni? Quali sono gli obblighi del datore prima di comunicare il licenziamento?  Grazie alla sentenza del 28 ottobre 2019, n. 27502 la Cassazione ha offerto l’occasione per fare di chiarezza sulla nozione di inidoneità sopravvenuta e di disabilità.

La Suprema Corte ha confermato il licenziamento di un dipendente per sopravvenuta inidoneità fisica al lavoro e per inesistenza in azienda di posizioni confacenti alle sue residue attitudini e ha, al contempo chiarito i limiti dell’obbligo di repêchage, ovvero di trovare una possibile diversa utilizzazione del lavoratore in azienda da parte del datore di lavoro.

  1. La sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle originarie mansioni non costituisce giustificato motivo di recesso se esiste la possibilità di adibirlo a una diversa attività, che sia riconducibile alle mansioni già assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori.
  2. La verifica della possibilità di diversa utilizzazione del lavoratore incontra il limite dell’assetto organizzativo “insindacabilmente stabilito dall’imprenditore”, anche se possano essere richieste al datore di lavoro minime modifiche organizzative per consentire la sua collocazione.
  3. Nel caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, derivante da una condizione di handicap, ai fini della legittimità del recesso, il datore di lavoro ha l’obbligo della verifica della possibilità di adattamenti organizzativi, purché contenuti nei limiti della ragionevolezza.
    In questo caso la Cassazione ha voluto chiarire la nozione di disabilità: “limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”. In questo caso occorrerà pertanto verificare la possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli da parte del datore di lavoro per consentire l’utilizzazione del lavoratore divenuto disabile.
  4. La sentenza ricorda infine che l’obbligo del datore di lavoro, nei limiti della ragionevolezza, a cercare soluzioni organizzative che consentano l’inserimento del lavoro divenuto fisicamente inidoneo, potrebbe porsi ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 68/1999, che dispone che: i datori sono tenuti a garantire la conservazione del posto a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità”.