Le novità sui tirocini in Regione Lombardia

tirocinio-formativo

La Regione Lombardia ha pubblicato il decreto 7 maggio 2018, n. 6286, con il quale ha adottato gli standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini disciplinati ai sensi della Delibera giunta regionale (Dgr) n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Questa delibera aveva recepito i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, in virtù di quanto previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni il 25 maggio 2017.

Questi standard minimi si applicano alle seguenti categorie di tirocini:

1. Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

  1. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  2. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  3. lavoratori a rischio di disoccupazione;
  4. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  5. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del Dpr n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del Dlgs n. 24/2014).

2. Tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;

3. Tirocini curriculari, da intendersi come attività di formazione e orientamento di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Questi tirocini sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

La documentazione elaborata dalla Regione Lombardia consiste in cinque modelli che contengono le disposizioni alle quali le parti devono conformarsi durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio è infatti svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale, che deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne).

Il progetto deve contenere gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e l’importo mensile lordo dell’indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori economico professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionale di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.

I nuovi standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e dei progetti formativi individuali per i tirocini entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto dirigenziale sul Burl.