Installatori e manutentori alle prese con Raee e Open Scope: che fare?

raee_Dal 15 agosto 2018 (D.lgs 49/2014) è stata prevista l’estensione delle norme che impongono ai produttori di AEE di organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) immessi sul mercato. Questa normativa è più conosciuta con il nome di “Open Scope RAEE”.

Tuttavia, nella gestione dei rifiuti di AEE sono coinvolti anche i distributori, i manutentori, gli impiantisti, i trasportatori e i centri di assistenza tecnica, i Comuni, i titolari di impianti di trattamento e recupero che nell’ambito della propria attività si trovano a ritirare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

NB. Sono distributori anche le imprese artigiane che svolgono attività di manutenzione di AEE (es: impiantisti, centri di assistenza tecnica) che, oltre all’attività artigiana, sono iscritti c/o il Registro Imprese anche per il commercio di AEE, seppur come attività secondaria, e, quindi, soggetti ai conseguenti obblighi.

Quando, invece, l’installatore acquista l’AEE solo ed esclusivamente per installarla presso il cliente senza che l’acquisto dell’AEE si configuri come una attività di commercio, resta nell’ambito di una attività di installazione e, dunque, non è equiparato al distributore.

Impiantisti e centri di assistenza tecnica potrebbero configurarsi anche come produttori di queste apparecchiature e, dunque, soggetti ai relativi obblighi, qualora effettuano importazioni di AEE da paesi UE ed extra-UE nell’ambito di un’attività professionale e ne operano la successiva commercializzazione.

Non è  facile distinguere quali apparecchiature rientrano nella normativa sui Raee e quali invece siano escluse; la materia è molto complessa e l’estensione in vigore dal 15 agosto 2018 ha generato non poche difficoltà alle imprese del settore: molti prodotti e componenti prima esclusi, dalla classificazione come AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventano rifiuti) ora vengono fatti rientrare e se fino al 15/08/2018 venivano gestiti come RAEE solo le apparecchiature intere, mentre per la gestione dei singoli componenti o parti di ricambio venivano applicate le procedure del D. Lgs. 152/06, considerandoli come rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi prodotti dal manutentore/riparatore dell’apparecchiatura, ora non è più così.

Gli AEE sono le Apparecchiature elettriche ed elettroniche che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

In termini molto generali diremo che tutte le categorie di AEE rientrano nel campo di applicazione della norma “Open Scope” tranne specifiche esclusioni:

  • apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
  • apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
  • lampade a incandescenza;
  • apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  • utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
  • mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  • macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  • apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  • dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

Che si tratti sia di nuove installazioni o di manutenzioni di impianti già esistenti, è noto che il produttore del rifiuto è sempre il soggetto che effettua l’attività (es: idraulico, elettricista, ecc.) ai sensi dell’art. 266 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 che considera come prodotti presso la sede del manutentore i rifiuti generati dalla propria attività di manutenzione.

In caso di nuova costruzione il luogo di produzione del rifiuto è il luogo effettivo (es: cantiere) ed a livello documentale dovranno essere gestiti come qualsiasi altro rifiuto.

Quindi gli installatori ed i manutentori sono obbligati:

  • alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti e conferiti (un registro per ogni Unità locale in cui si producono rifiuti). Per attività di manutenzione svolte presso la sede del cliente, il registro va tenuto presso la sede o domicilio del manutentore.
  • Il registro di carico e scarico vidimato dalla CCIAA territorialmente competente per la sede o unità locale dell’impresa.
  • Sostenere i costi relativi allo smaltimento ad opera di un trasportatore/recuperatore/smaltitore autorizzato.
  • Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario d’identificazione, vidimati c/o la CCIAA competente territorialmente per la sede o unità locale dell’impresa.
  • Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alle Categoria 2-bis – trasporto dei rifiuti prodotti,  Categoria 5 – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, se le quantità trasportate sono superiori 30 kg o lt al giorno (Nella categoria 5 possono essere inseriti anche rifiuti non pericolosi, pertanto se l’impresa è iscritta nella categoria 5, per trasportare rifiuti non pericolosi derivanti dalla sua attività può richiederne l’integrazione in questa categoria, evitando l’iscrizione nella categoria 2-bis.), Categoria 3 bis – iscrizione in modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L’iscrizione va rinnovata ogni 5 anni, è soggetta al versamento del diritto annuale di iscrizione di 50 euro e, solo in fase di iscrizione, al versamento della tassa di concessione governativa.

  • Compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Rifiuti – MUD –entro il 30 aprile di ogni anno per i rifiuti prodotti.
  • Organizzazione del “deposito temporaneo” (art.183 co.1 lett.bb) del D.Lgs.152/2006) nei casi di raggruppamento dei rifiuti e deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto in un impianto di trattamento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

NB: i tempi di giacenza si misurano in base alle annotazioni dei registri di carico e scarico.

Attenzione. In mancanza di una di queste condizioni non si avrà più un deposito temporaneo ma un’attività di stoccaggio di rifiuti che deve essere prima autorizzata  dalla Provincia che in questo caso è l’Ente delegato competente per la messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti.

Il deposito temporaneo è da intendersi come un’opzione per il produttore che gli consente di essere esentato dall’autorizzazione (nel rispetto delle prescrizioni normative) per stoccare i rifiuti che produce. In caso contrario si configurano i reati penali di deposito incontrollato o abbandono e/o discarica abusiva.

Alla luce del nuovo ambito di applicazione dell’Open Scope Raee l’impatto sulle imprese ha comportato:

  1. i produttori/importatori di AEE hanno dovuto adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale conversione (in automatico da parte del Registro AEE) deve sempre essere verificata ed eventualmente integrarla con una comunicazione di variazione.
  2. Coloro che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE ma dal 15/08/2018 lo sono diventate, devono essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (=adesione ad un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, obblighi di comunicazione e informazione).
  3. per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità hanno comportato la difficoltà di classificare se un’apparecchiatura rientra nel nuovo campo di applicazione e dunque, allorquando diviene rifiuto, se deve essere gestita come RAEE, applicando le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti.

Esempi di AEE che dal 15/8/2018 sono considerati AEE e che a fine vita, diventano RAEE e come tali devono essere trattati

  • La componentistica: i componenti di un’AEE che sono dotati di una funzione indipendente rientrano nel campo di applicazione della norma sui RAEE.
    Il “componente” è definito come parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione. Il componente, quindi, è parte di un dispositivo che, una volta assemblato, permette ad un AEE di lavorare correttamente. Ne consegue che, se la funzione primaria del componente si manifesta solo con l’assemblaggio/ integrazione in un’altra apparecchiatura al fine di consentire al suo corretto.
  • Le prolunghe e avvolgicavo, nonché gli adattatori, perché la coordinazione del complesso degli elementi che li compongono è atta allo scopo di trasferimento di corrente; sono quindi apparecchiature che, inoltre, dipendono per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica e che hanno una funzione indipendente che viene meno con la separazione delle parti costituenti (cavi, spine, spinotti, tamburi) o delle loro parti più piccole.
  • Gli inverter fotovoltaici.
  • L’hard disk di un PC se munito di proprio involucro, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.
  • Dispositivi quali centrifughe o di misura della pressione del sangue, se l’apparecchiatura è utilizzabile sia per la ricerca e sviluppo, sia come dotazione in ospedali, sia per scopi educativi.
  • I dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell’insulina, in quanto possono essere riutilizzati dopo la sostituzione della parte potenzialmente infetta.
  • I dispositivi di navigazione satellitare che svolgono il loro corretto funzionamento anche senza l’inserimento nelle vetture;

Le AEE integrate in un articolo di arredamento che non sono specificamente progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le loro funzioni anche se non facenti parte di questi mobili

Non sono considerati AEE

  • il cavo elettrico privo di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici, perché richiede altri elementi (i connettori) per svolgere la sua funzione primaria di trasferimento di corrente, infatti la coordinazione del complesso degli elementi che lo compongono non è sufficiente allo scopo di trasferimento di corrente;
  •  il fusibile, perché dipende per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica;
  • l’automatismo per i cancelli, escluso in quanto idoneo a svolgere la funzione primaria solo se assemblati ad altre componenti per consentire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura stessa;
  • gli inverter che, pur essendo un AEE, sono esclusi quando progettati e immessi al consumo come componente da integrare in un’altra AEE per il corretto funzionamento di quest’ultima. Sono escluse ad esempio le schede inverter del monitor LCD, in quanto componenti di tali monitor:
  • l’hard disk di un PC è componente, escluso, se integrato o assemblato all’interno del PC.
  • Per le caldaie, si deve valutare, in base al modello e caratteristiche tecniche specifiche, se rientrano o meno nel nuovo ambito di applicazione.
    – caldaie di prima generazione: la fonte primaria di energia che consente all’apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale (cioè il riscaldamento) è il gas, mentre l’energia elettrica garantisce solo funzioni di controllo o supporto, pertanto NON era stata considerata un AEE;
    – caldaie di ultima generazione (come quelle a condensazione): l’evoluzione tecnologica ha introdotto l’uso dell’energia elettrica anche ad altri fini e il Comitato di Vigilanza e Controllo Raee ha interpretato che sono incluse nell’ambito del d. lgs. 49/14.
  • i dispositivi di navigazione satellitare integrati nelle auto;
  • le AEE appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi elementi di arredo;
  • le lampade a incandescenza;
  • le installazioni fisse di grandi dimensioni, ossia le installazioni che hanno queste caratteristiche: sono una combinazione di macchine, componenti e altri dispositivi; sono assemblate, installate e disinstallate da professionisti; sono installate come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita area; sono state costruite “su misura” solo per quella installazione. ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
  • l’ascensore, gli impianti di risalita, il sistema di trasporto degli oggetti (ad es. nastro trasportatore di bagagli negli aeroporti), un impianto di stoccaggio automatico, un’installazione di generazione elettrica, un’infrastruttura di segnalazione ferroviaria, pompe di erogazione del carburante, un’installazione di impianto di climatizzazione destinato esclusivamente a usi professionali, se l’intera installazione non può essere smontata in un numero finito di unità di condizionamento d’aria. Diversamente viene invece considerato AEE: l’assemblaggio di un gran numero di unità di condizionamento dell’aria sul tetto dell’edificio in quanto non classificabile come “grande installazione fissa” (che è esclusa), se ogni unità può essere inserita in un container di 1 TEU (610 cm) e non richiede per il suo trasporto un veicolo di oltre 44 ton;
  • gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, ossia gli utensili che hanno queste caratteristiche: sono immessi sul mercato come utensili e non costruiti “su misura”, sono installati in modo permanente in un dato luogo, sono “grandi” in termini di dimensioni e prestazioni (es. peso oltre 2 ton, volume oltre 15,625 mc).
  • le pompe, i generatori di corrente, le macchine da stampa, gli utensili per il controllo numerico, le fresatrici e le foratrici a ponte, le presse per formare i metalli e i compressori;
  • i mezzi di trasporto di persone o di merci, ad eccezione dei veicoli elettrici a due ruote non omologati (per l’omologazione occorre fare riferimento al Regolamento UE 168/2013). In particolare: NON saranno considerati AEE i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Mentre saranno considerati AEE: gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici, le bici elettriche;
  • le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale, con alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento, continuo o semi-continuo, tra una serie di postazioni fisse durante il lavoro. Ad esempio non saranno considerati AEE i carrelli elevatori elettrici, le spazzatrici stradali, le macchine tagliaerba, le carriole elettriche e altre macchine da piccolo giardinaggio;
  • le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese. In particolare: i prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo;
  • i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del DPR 254/2003, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi. In particolare:
  • i pace-makers;
  • i dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell’insulina, in quanto possono essere riutilizzati dopo la sostituzione della parte potenzialmente infetta.

Obblighi per l’impresa che svolge attività di manutenzione e commercio di  AEE (= distributore)

  • Obbligo di ritiro gratuito dell’AEE usata:
    a) “ritiro 1 contro 1” al momento dell’acquisto di un’Aee domestica equivalente, informativa agli utilizzatori finali sulla gratuità del ritiro, avvisi nei locali commerciali.
    Quest’obbligo vale anche per chi effettua vendita a distanza fornendo tutte le indicazioni su luoghi e modi del ritiro gratuito, pena la nullità del contratto e la richiesta dell’integrale restituzione della somma pagata.
    b) “ritiro 1 contro 0” senza obbligo di acquisto di un’AEE domestica: solo se per i distributori con superficie di vendita di AEE superiore a 400 mq.
  • Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 3-bis che autorizza sia il raggruppamento presso il proprio esercizio (o altro luogo solo per distributori), sia il trasporto verso centri di raccolta comunali o verso impianti autorizzati al trattamento adeguato.
  • Avviare i RAEE ai centri di raccolta/impianti, con cadenza trimestrale o quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 3.500 Kg. In ogni caso il deposito non può superare 1 anno.
    Il conferimento ai Centri di raccolta comunali è gratuito.
  • Compilazione del documento di trasporto (DDT) numerato, non vidimato (allegato II del DM 65/2010), che accompagna il trasporto, in 3 esemplari. Il documento va datato e firmato dal soggetto che effettua il trasporto. La terza copia rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee e ciascun soggetto coinvolto avrà una copia del documento firmato dal destinatario.
  • Compilazione all’atto del ritiro di uno schedario numerato progressivamente, non vidimato (allegato I del DM 65/2010), per chi effettua il raggruppamento che, integrato con i documenti di trasporto, sostituisce il registro di carico e scarico dei rifiuti; nello schedario devono risultare il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.
  • Conservazione dello schedario e del documento di trasporto insieme per 3 anni dall’ultima registrazione.
  • Solo per installatori e centri di assistenza tecnica: il raggruppamento è possibile esclusivamente nel proprio esercizio e il trasporto è effettuato esclusivamente con mezzi propri.
  • I soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto secondo le modalità del DM 65/2010 sono esonerati dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).
  • La provenienza domestica dei Raee conferiti a installatori e centri di assistenza tecnica è attestata da un’autocertificazione (allegato III del DM 65/2010), che l’installatore/centro di assistenza tecnica consegna al centro di raccolta comunale insieme ad una copia autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

A queste disposizioni di devono poi associare gli obblighi in materia di

  • gestione gas fluorurati ad effetto serra – FGAS e delle sostanze lesive per l’ozono (es: CFC, HCFC, etc…)
  • gestione dei rifiuti di imballaggio – CONAI
  • gestione rifiuti costituiti da pile ed accumulatori
  • gestione dei rifiuti contenenti Amianto

Hai domande? Contatta il Servizio Ambiente e Sicurezza ambiente@artser.it