Il Governo decide: negozi chiusi, attività produttive aperte ma massima attenzione alla sicurezza. IL DECRETO

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Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che introduce ulteriori restrizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Il provvedimento, che entra in vigore già da oggi, 12 marzo, sospende tutte le attività del commercio al dettaglio, ad esclusione dei punti vendita di generi alimentari e di prima necessità, come le farmacie e parafarmacie, ma anche edicole e tabaccai e un lungo elenco di attività. Stop anche a tutto il settore della ristorazione, mantenendo valida la possibilità di effettuare consegne a domicilio e con l’esclusione delle mense in grado di assicurare la distanza minima di un metro e degli autogrill. Stop a parrucchiere ed estetiste, resteranno aperte lavanderie, pompe di benzina e officine meccaniche, artigiani (idraulici, elettricisti, ecc.), ma anche banche, assicurazioni, Poste e servizi finanziari, così come la filiera agroalimentare. Sempre con le precauzioni sulla distanza interpersonale di un metro già introdotte nei precedenti decreti.

Restano aperte anche le attività produttive e professionali, con la regola di massimizzare lo smart working, le ferie e i congedi e di sospendere l’attività nei reparti non indispensabili. Ma dovranno essere garantite misure di sicurezza, dispositivi di protezione e limitazioni ai contatti tra gli addetti.

Le misure, che rendono l’Italia una sorta di grande “zona rossa”, saranno in vigore fino al 25 marzo, con l’obiettivo di fermare il contagio: “rinunce”, annunciate dal premier Giuseppe Conte, che «stanno dando un grande contributo al Paese» nella lotta al Coronavirus e che faranno sì che l’Italia «ce la farà». Accolta gran parte delle richieste avanzate da Regione Lombardia e dai sindaci lombardi, per poter “fermare il contagio per ripartire al più presto”.

Queste le misure, che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020:

  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività (nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività). Nell’elenco dei settori di prima necessità rientrano:
    • ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
    • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
    • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
    • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (ATECO 47.2)
    • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
    • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (Ict) in esercizi specializzati (ATECO 47.4);
    • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
    • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
    • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
    • commercio al dettaglio di giornali, riveste e periodici;
    • farmacie;
    • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
    • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati:
    • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
    • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
    • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
    • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
    • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
    • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet e per televisione
    • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    • commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici.
  • Chiusi i mercati, salvo attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione di mense e catering continuativo, garantendo la distanza di un metro.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
  • Restano aperti gli autogrill e gli esercizi di somministrazione all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo la distanza di sicurezza
  • Sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), fatta eccezione per lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • Restano attive le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • Trasporto pubblico locale: possibili riduzioni e soppressioni su indicazione di Regioni e Mit, garantendo i servizi essenziali
  • Smart working anche in deroga agli accordi individuali nelle PA
  • Attività produttive e professionali:
    • massimo utilizzo dello Smart working;
    • incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
    • sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    • protocolli di sicurezza anti-contagio e adozione di strumenti di protezione individuale;
    • operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
    • (per le sole attività produttive) limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  • Per tutte le attività non sospese vale comunque la regola del massimo utilizzo dello Smart working

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