Esterometro 2019: come funziona, scadenze e sanzioni

esterometroL’esterometro, o spesometro transfrontaliero è la nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, con i dati sulle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi del territorio italiano e soggetti esteri, UE o extra UE, a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019.

L’obbligo ha lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia le informazioni sulle operazioni effettuate con l’estero. La comunicazione deve essere trasmessa nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche o con bollette doganali.

Chi deve fare l’esterometro

Tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia (cfr Dpr 26/10/1972 n. 633 art 7, c.1 ).
Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o qui residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
Non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
–     i soggetti non residenti direttamente identificati (v. Circ. Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018)
–     i soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia
–     i soggetti esteri che non sono in possesso di partita Iva.

 Soggetti esonerati

I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:
–     contribuenti in regime di vantaggio
–     contribuenti in regime forfettario
–     produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972)
–     Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale
–     contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

Scadenza

La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
–     alla data di emissione, per le fatture emesse (attive)
–     alla data di ricezione (data di registrazione della fattura d’acquisto), per le fatture ricevute (passive)

Sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di € 2 per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000 per trimestre). È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1 per ogni fattura, con un limite massimo di € 500).