Dichiarazioni d’intento con nuove regole dal 1° gennaio 2020

import_exportDal 1° gennaio 2020 sono in vigore alcune novità in materia di “dichiarazioni di intento”, previste dal D. L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in Legge n. 58/2019.

In sintesi:

  • è stato confermato, a carico dell’esportatore abituale, lobbligo di trasmissione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, secondo la procedura vigente da qualche anno;
  • non è più necessario che l’esportatore abituale invii la dichiarazione di intento emessa (con relativa ricevuta) al proprio fornitore; inoltre, non è più previsto l’obbligo che la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore (prestatore) ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell’apposito registro e conservata;
  • in sostituzione degli adempimenti del punto precedente, il Legislatore ha previsto l’istituzione di una banca dati delle dichiarazioni di intento emesse dagli esportatori abituali, accessibile ai fornitori (al momento non disponibile);
  • per il fornitore rimane l’obbligo di indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento assegnato assegnato dall’Agenzia delle Entrate all’esportatore abituale (in luogo degli estremi di registrazione). La fattura elettronica – così come la dichiarazione doganale – pertanto, deve essere opportunamente compilata;
  • le operazioni effettuate dal fornitore (prestatore), senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, sono soggette alla sanzione dal 100 al 200% dell’imposta (in luogo della sanzione da Euro 250 a Euro 2.000).

Ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto Attuativo previsto dalla Legge 58/19; pertanto, in linea con la dottrina, si suggerisce quanto segue:

  • è opportuno che gli esportatori abituali continuino a trasmettere ai propri fornitori le dichiarazioni di intento emesse (con relative ricevute di invio telematico);
  • è consigliabile mantenere in uso i registri delle dichiarazioni di intento emesse/ricevute, da compilare secondo le modalità consuete;
  • le fatture (elettroniche) emesse in regime di non imponibilità ex art. 8/c – così come le dichiarazioni doganali – devono riportare gli estremi di protocollo di invio telematico delle dichiarazioni di intento dell’esportatore abituale.

Per ogni chiarimento potete far riferimento ai vostri assistenti e consulenti fiscali.