Dichiarazione FGas 2013

Si informa che, come stabilito dal DPR 43/2012 recante attuazione del Regolamento CE 842/2006 all'art. 16, co.1 entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, "gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto."
Ai sensi dell'art.16, co.2 il giorno 14 maggio il formato di tale dichiarazione è stato pubblicato in GU il format per la dichiarazione e le relative indicazioni.

Informalmente è stato anticipato dal Ministero dell'Ambiente che, in considerazione dei tempi stretti e del fatto che il registro dell'impianto sulla base del quale devono essere comunicate le informazioni dell'anno 2012 è stato pubblicato lo scorso febbraio, per quest'anno i dati richiesti saranno soltanto i dati anagrafici e i dati identificativi dell'impianto. Si tratterà pertanto di una trasmissione di informazioni semplificata.

Per quanto riguarda la figura dell'operatore si ricorda che il Regolamento CE n. 842/2006 all'art.2, co.6  definisce  "operatore", una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento stesso.
L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche(ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’apparecchiatura. Nelle applicazioni commerciali e industriali l’operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.

Sebbene la proprietà non sia un criterio per individuare "l'operatore", secondo quanto stabilito dall'art.2, co.6 del Regolamento CE n. 842/2006 uno Stato membro può designare il proprietario come il responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche e ben definite. Nel caso dell'Italia il DPR 43/2012 all'art 2, co.1 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Quindi sulla base del DPR 43/2012, l'operatore può negli accordi contrattuali con imprese di assistenza esterne delegare tale funzione.

La trasmissione della dichiarazione deve avvenire on-line sul sito istituito da ISPRA, all'indirizzo:
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas dove è possibile anche scaricare le istruzioni per la compilazione.

Qui sotto potete scaricare le note pubblicate il 17 marzo dal Ministero dell'Ambiente.

Si allega anche la lettera che Rete Imprese Italia ha inviato al Ministro Orlando sulla dichiarazione FGas, poiché solo dal giorno 22/05/2013 il sistema telematico è stato reso operativo lasciando pochi giorni di tempo per effettuare la dichiarazione.
Nella lettera si chiede una proroga ma si sta mettendo a punto anche una proposta di modifica legislativa per sopprimere l'obbligo lasciandolo in capo esclusivamente alle imprese produttrici di FGas.
Seguiranno comunicati stampa e ulteriori intervento presso i funzionari ministeriali.