Dichiarazione di Immediata Disponibilità: solo online per certificare la disoccupazione

Dal 1° dicembre 2017 la DID, Dichiarazione di Immediata Disponibilità, potrà essere trasmessa soltanto online, attraverso il portale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, da parte dei disoccupati che vogliono certificare il proprio stato di disoccupazione ai fini del reinserimento nel mercato di lavoro. Quella online è l’unica modalità ammessa.

Ricordiamo che il D.lgs. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015, prevede che i disoccupati, ossia “i lavoratori privi di impiego e disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva”, devono dichiarare la propria disponibilità al lavoro (DID) per poter accedere ai servizi per l’impiego e partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro (es. Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani). Lo stato di disoccupazione viene confermato con la sottoscrizione di un Patto di Servizio presso un operatore pubblico o privato accreditato o presso un Centro per l’Impiego.

La DID può essere presentata:

  • dalle persone prive di occupazione, fatta eccezione del lavoro e dello svolgimento di altre esperienze lavorative, che non costituiscono rapporto di lavoro, quale ad esempio i tirocini, servizio civile, borse di studio, ecc. ;
  • dai titolari di partita IVA non movimentata nei 12 mesi, precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità;
  • dai lavoratori che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Chi beneficia di una prestazione a sostegno al reddito non è tenuto a rendere la DID sul portale ANPAL, poiché la presentazione all’INPS dell’istanza di NASpI equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l’impiego.

Nella richiesta di DID online vanno inserite tutte le informazioni sulle esperienze professionali e lavorative, indispensabili al calcolo dell’indice di profilazione quantitativo del lavoratore.

Il Patto di Servizio che ne consegue è un accordo tra il lavoratore e il Centro per l’impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve effettuare ai fini di ricerca di una nuova occupazione.Se dopo 6 mesi dal primo colloquio e dopo aver rilasciato la DID, il lavoratore continua ad essere disoccupato, è necessario effettuare la conferma periodica della DID: per conservare lo stato di disoccupazione, il lavoratore deve presentarsi al Centro per l’impiego quando viene convocato e partecipare alle attività concordate nel Patto di Servizio, giustificando anche eventuali assenze per malattia o infortunio.

Lo stato di disoccupazione del lavoratore iscritto al Centro per l’impiego è sospeso quando viene accettata un’offerta di lavoro con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi. In questo caso, l’anzianità dello stato di disoccupazione riprende dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.