Decreto e ordinanza regionale: la guida per le imprese aperte e le imprese chiuse

I provvedimenti di Governo (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020) e Regione Lombardia (ORDINANZA REGIONALE  514 del 21 marzo 2020), hanno introdotto nuove limitazioni alle attività produttive, in ragione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in corso.

Sempre il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 vieta lo spostamento delle persone al di fuori del proprio comune in cui si trovano se non per comprovate esigenze lavorative; esigenze di assoluta urgenza; motivi di salute.

Queste le disposizioni integrate e che riassumiamo in una apposita tabella allegata.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ CONSENTITE
Da oggi, lunedì 23 marzo, sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nella tabella di cui all’allegato 1, del DPCM 22 Marzo 2020 (di seguito riportate).

E’ tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 1purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire l’attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta indicando le imprese e le amministrazioni beneficiare dei servizi e delle proprie forniture) fino ad eventuale diniego l’attività può essere proseguita.**

Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità, nonché produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;

Fino alle ore 24 del 25 marzo è consentito, a chi finora poteva lavorare e deve sospendere l’attività, di completare le attività necessarie alla sospensione stessa (spedizione della merce in giacenza, consegne, messa in sicurezza). E’ sempre possibile continuare l’attività in modalità a distanza o in lavoro agile (da casa);

Rimane l’obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento,  del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanziamento, DPI, ecc…)

QUALI SONO LE ATTIVITÀ SOSPESE
Sono sospese – oltre a quelle NON comprese nell’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 – tutte le attività commerciali al dettaglio, i mercati settimanali scoperti sia alimentari che non, i distributori automatici H24 bevande e alimenti confezionati, le slot machine, le altre attività artigianali di servizio (con le esclusioni citate sopra), i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi;

Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate (ivi compresi residence, alloggi agrituristici e locazioni brevi per finalità turistiche), ed è sospesa l’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive da oggi. Possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.  E’ altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;  personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. Restano in funzione le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

E’ stabilito dall’Ordinanza di Regione Lombardia fino al 15 aprile lo stop generale ai cantieri edili legati alla costruzione o alla ristrutturazione delle abitazionimentre restano aperti solo quelli legati alle opere pubbliche di manutenzione ferroviaria e stradale e ad altre opere particolari, legate al comparto infrastrutture. A non essere sospesi sono tutti cantieri connessi al codice Ateco “ingegneria civile”, incluso nella lista delle attività che resteranno garantite.

VALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI
Il decreto governativo scade il 3 aprile, ma potrebbe essere reiterato. I provvedimenti invece della delibera regionale scadono il 15 Aprile.

CONSULTA LA TABELLA DI SINTESI

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CONSULTA QUI IL DPCM 22 MARZO 2020

CONSULTA QUI L’ALLEGATO 1 CON L’ELENCO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ APERTE

CONSULTA QUI L’ORDINANZA REGIONALE 514/21 MARZO 2020

SINTESI COMPARATIVA DEI PROVVEDIMENTI IN VIGORE

  GovernoDpCM 22/3/2020 Regione LombardiaOrdinanza 514 del 21/3/2020 Note
ATTIVITA’ SOSPESE Tutte le attività produttive industriali e commerciali. Ad eccezione di quelle in Allegato 1

–        Attività commerciali al dettaglio–        Mercati settimanali scoperti sia alimentari che non

–        Distributori automatici H24 bevande ed alimenti confezionati

–        Slot machine

–        Attività artigianali di servizio esclusi servizi indifferibili

–        Servizi di ristorazione

–        Studi professionali salvo servizi urgenti o a scadenza

–        Attività dei cantieri salvo servizi essenziali

–        Strutture recettive

–        Palestre, centri benessere etc

Con tecniche diverse sono di fatto sospese le medesime attività.Quindi fino al 3 aprile si può far riferimento al solo decreto del Governo, poi se non intervengono novità si applicherà l’ordinanza regionale valida fino al 15 aprile.
ATTIVITA’ CONSENTITE

–        Attività di cui all’Allegato 1–        Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto i nominativi delle imprese beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

–        Attività professionali

–        Attività funzionali alle filiere e servizi essenziali

–        Servizi di pubblica utilità

–        Produzione trasporto commercializzazione consegna farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chiurgici, prodotti agricoli, prodotti alimentari.

–        Impianti a ciclo produttivo continuo

–        Industria aerospazio e difesa

–        Commercio di alimentari e prima necessità–        Servizi bancari, finanziari, assicurativi

–        Settore agricolo ed agroalimentare

–        Gestione rifiuti compresi commercianti ed intermediari

–        Ristorazione con consegna a domicilio

 

 

Come sopra
Raccomandazioni

–        Utilizzo lavoro agile–        Incentivare ferie e congedi

–        Chiudere reparti non indispensabili alla produzione

–        Assumere protocolli anti contagio

–        Sanificare luoghi di lavoro

–        Come per il DPCM–        Accesso limitato all’interno dei locali di vendita

–        Controllo temperatura clienti supermercati e farmacie

–        Per banche ed assicurazioni: appuntamenti su prenotazione

 Disposizioni aggiuntive regionali
Altre disposizioni –        Divieto di spostarsi in altro comune tranne: Comprovate esigenze lavorative, Assoluta urgenza, Motivi di salute–        Rispetto del protocollo sicurezza del 14 marzo Come per DPCM Le disposizioni sono simili
Regime transitorio Le attività e le imprese sospese e completano lì attività entro 25 marzo I cantieri sospesi possono essere messi in sicurezza  
Durata 3 aprile 2020 15 aprile 2020 Salvo novità sopraggiunte

SOSPENSIONI VOLONTARIE
Per le sospensioni volontarie, ovvero decise direttamente dal titolare dell’attività, consigliamo di rivolgersi direttamente alla nostra sede per gestire la procedura in base alle differenti disposizioni comunali. In ogni caso si ricorda che è importante conferire data certa alla sospensione.

PER INFORMAZIONI 
Tel. 0381 907711 
info@confartigianatolomellina.it

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COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA
Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’Allegato 1 del Dpcm, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefpv@pec.interno.it dal legale rappresentante della azienda interessata, indicando nell’oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività”».

La comunicazione (non esiste ad oggi un modello) dovrà contenere le seguenti informazioni: 

  • sede dell’unità produttiva del richiedente e tipologia di attività;
  • imprese (o amministrazioni pubbliche) clienti del richiedente specificando le loro attività consentite
  • riferimenti e descrizioni relative prodotti e servizi a questi clienti forniti.

E’ inteso che i prodotti e servizi forniti alle imprese/attività consentite riguardano commesse aperte o continuative e contestualmente devono essere sospese le forniture realizzate ai clienti con attività NON consentite.

Per unità locali fuori provincia occorre inviare medesima comunicazione alla Prefettura di competenza territoriale.