Decreto “Cura Italia”: le disposizioni fiscali e il nuovo calendario degli adempimenti

decretocuraitalia720Nuovi termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e una serie di misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie: riassumiamo le misure fiscali connesse all’emergenza da COVID-19 contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”. Le misure contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 17 marzo 2020 (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

LE MISURE FISCALI DEL DECRETO CURA ITALIA (PDF)
Illustrate dall’Agenzia delle Entrate

NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI 17-3-2020 (PDF)
Schema riassuntivo del nuovo calendario dei versamenti ed adempimenti, al fine di coordinare le sospensioni già introdotte per la “zona rossa” (con il DM 24 febbraio 2020) e per il comparto turistico (con il DL 9/2020), con le novità introdotte dal D.L. n. 18/2020.

RISOLUZIONE 12/E AGENZIA DELLE ENTRATE (PDF)
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell epidemiologica da COVID-19, primi chiarimenti (PDF)


SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

L’art. 60 del D.L. n. 18/2020 prevede, in primis, un generale slittamento – valido per tutti i contribuenti – al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti (compresi quelli relativi a contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL) nei confronti della Pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020.

Sono stati altresì individuati nuovi termini e sospensioni per le specifiche categorie di contribuenti sotto indicate:

  • per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (per la generalità dei casi: periodo d’imposta 2019), è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (Art 62, comma 2), relativi:
    alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato;
    – alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale;
    – all’IVA;
    – ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA, la sospensione dei versamenti dell’IVA scadente nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 opera a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti (Art 62, comma 3);
  • per i SOGGETTI DELLA ZONA ROSSA INDIVIDUATI CON IL DPCM 1° MARZO 2020 continuano a valere le sospensioni disposte con il DM 24 febbraio 2020 ( 62, comma 4).

I tributi e contributi sospesi sopraindicati (ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 62 del DL 18/20, e del Decreto 24/02/2020), devono essere versati entro 31 maggio 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (Art. 62, comma 5).


SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI – RINVIO A GIUGNO

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (Art. 62, comma 1). Tra gli adempimenti sospesi rientrano, ad esempio, la presentazione:

  • della dichiarazione annuale Iva;
  • dell’esterometro relativo al 1° trimestre 2020;
  • della comunicazione liquidazione IVA del 1° trimestre 2020;
  • dei modelli Intrastat relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 nonché dei modelli Intrastat del 1° trimestre 2020.

Si ritiene che la sospensione riguardi anche la trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che non hanno ancora messo in servizio il RT.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (Art. 62, comma 6).

Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale). 


SOSPENSIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO DA OPERARE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGENTI, MEDIATORI, RAPPRESENTANTI, CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

Per tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (generalmente, il periodo di imposta 2019), i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del DPR n. 600/73, a condizione che gli stessi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (Art. 62, comma 7).

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla
quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.


IMPRESE INSERITE IN FILIERE PRODUTTIVE – COMPARTO TURISMO-RECETTIVO ED ALTRE ATTIVITA’ “SOSPESE”: DISPOSIZIONI DI PROROGA PER RITENUTE, IVA E CONTRIBUTI (Art. 61)

E’ estesa ad altre categorie la possibilità di non versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, già prevista dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 per il settore del turismo, accoglienza, strutture recettive, tour operator. In pratica, anche i soggetti di seguito indicati, operano sino al 30 aprile 2020 le ritenute per lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973), ma non provvedono al loro versamento, che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020:

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Con la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (ripubblicata in data 19 marzo 2020) l’Agenzia delle Entrate ha individuato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti sopra indicati, indipendentemente dal volume di affari, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi (Art. 61, comma 3), e sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo decorrenti dal mese di maggio 2020  (Art. 61, comma 4).


RICONOSCIMENTO DI UN PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE PRESTANO LAVORO IN SEDE A MARZO 2020

L’articolo 63 del decreto in commento introduce per i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) che nel mese di marzo non hanno fruito dello smart working, ma si sono recati nella propria sede di lavoro, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro rapportato ai giorni di lavoro svolti a marzo 2020.

Il premio è anticipato dal sostituto d’imposta (anche P.A.) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il sostituto recupera la somma anticipata attraverso una compensazione orizzontale, in sede di versamento dei tributi e contributi di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997.


CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

L’articolo 64 riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito di 20.000 euro. Poiché è previsto che la misura agevolativa è riconosciuta nei limiti di uno stanziamento annuale (50 milioni di euro), un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.


CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI RAPPORTATO AL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020

L’articolo 65 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.).

Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI

L’articolo 67 introduce la disposizione in base alla quale sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Si ritiene che nella sospensione in oggetto NON rientrino i versamenti dovuti nel citato periodo in relazione agli avvisi bonari (comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 e da controllo formale ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973), in quanto trattasi di versamenti eseguiti “spontaneamente” per regolarizzare la propria posizione.

Il comma 4 dispone che i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi, a titolo esemplificativo, i termini per gli accertamenti relativi al 2015 – 2014 in caso di omessa dichiarazione – scadranno nel 2022.


SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il comma 1 dell’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo dall’8 di marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 (che approva l’annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) emesse dagli enti territoriali;
  • nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti oggetto della sospensione di cui sopra devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Il comma 3 dell’articolo 68, inoltre, dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo in materia di cosiddetto «saldo e stralcio».

Si ritiene che nella sospensione in oggetto rientrino anche le rateazioni in corso di cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione, in quanto la norma parla di versamenti “derivanti da cartelle esattoriali”.


MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Ai sensi dell’articolo 83 del Decreto in esame, dal 9.03.2020 al 15.04.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15.04.2020.

Dal 9.03.2020 al 15.04.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere,
tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio
stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo
grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine previsto per il ricorso delle controversie di valore non
superiore a 50.000 euro. Le disposizioni non operano in casi specifici relativi a situazioni inderogabili.

Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati
promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Le disposizioni sopra indicate, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.


AGEVOLAZIONI IN CASO DI CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31.12.2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 Tuir alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applica il limite del riporto delle perdite (entro l’importo
dell’utile eccedente che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti) per i soggetti
che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.

Si segnala che, ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.


INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA PER CORONAVIRUS

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 della L.133/1999. Ai fini dell’Irap, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019.


APPROVAZIONE DEI BILANCI

In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (non più 120 giorni).

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.


INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON CONTRATTO DI CO.CO.CO.

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Le modalità per ottenere il bonus saranno definite dall’INPS.

Si segnala che i professionisti iscritti ad autonome Casse di previdenza, ad ordini o albi professionali potranno richiedere l’erogazione di un’indennità, definita “reddito di ultima istanza”. Per le modalità e la successiva erogazione del bonus, per il quale il decreto legge in esame stanzia complessivi 300 milioni di Euro, bisognerà attendere le regole che dovranno essere fissate dal ministero del Lavoro e da quello dell’Economia nei prossimi 30 giorni.


INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (Artigiani e Commercianti), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Le modalità per ottenere il bonus saranno definite dall’INPS.