Decreto “Cura Italia”: il sostegno finanziario per imprese e professionisti

finanziaria2Garantire un sostegno finanziario alle piccole imprese ed ai professionisti: di seguito riportiamo le disposizioni di maggior interesse introdotte dal Decreto “Cura Italia”.

MORATORIA SUI MUTUI ”PRIMA CASA”

Già con il D.L. 9/2020 era stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni, mediante accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”.

Ai sensi dell’art. 54 del D.L. n. 18/2020, per un periodo di 9 mesi dal 17/03/2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, l’ammissione ai benefici dello stesso è esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo da parte di lavoratori autonomi e ai liberi professionisti non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ai fini dell’applicazione della norma si attendono chiarimenti operativi.

SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO-PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Ai sensi dell’art. 56 del D.L. n. 18/2020, le microimprese e le piccole e medie imprese – come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/316/CE – aventi sedi in Italia, che abbiano esposizioni debitorie “in bonis” (riferite cioè a crediti non deteriorati) nei confronti di banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, dietro comunicazione (autocertificazione in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”), di diverse misure di sostegno finanziario:

  • a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
  • b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
  • c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.