Credito, fisco e lavoro: tutte le novità introdotte dal “Cura Italia”

coronavirus-conte-firma-il-decretoUna manovra da 25 miliardi di euro per risollevare l’Italia dall’emergenza coronavirus. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì 16 marzo il Decreto Legge “Cura Italia”, «un decreto molto consistente con cui diamo una prima risposta all’emergenza, e non solo», come ha sintetizzato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa di Palazzo Chigi. «Abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto che ci è stato autorizzato dal Parlamento».

I 25 miliardi ottenuti con il via libera al deficit aggiuntivo, settimana scorsa dal Parlamento. Le voci più consistenti sono i 10 miliardi di euro per il sostegno al lavoro e i circa 3 miliardi di finanziamenti al sistema sanitario per fronteggiare l’emergenza, oltre alla «fortissima iniezione di liquidità del sistema del credito che può mobilitare circa 340 miliardi di finanziamenti all’economia».

Ma il ministro ha preannunciato anche che il Governo sta «già lavorando» ad un nuovo decreto, che uscirà nel mese di aprile e nel quale, grazie anche ai fondi europei attesi, dovrebbe esserci la possibilità «non solo di confermare ma anche di rafforzare ulteriormente gli interventi di sostegno all’economia e al lavoro».

Ecco le principali misure economiche:

Sospensione dei versamenti: È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili ai fini della dichiarazione precompilata, i cui termini scadono il 31 marzo.

Sospensione dei termini degli adempimenti: È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi (ritenute, IVA annuale e mensile, contributi previdenziali e INAIL) per le imprese con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro e per le imprese dei settori colpiti dall’emergenza (tra cui turismo, sport, palestre, arte, cultura, ristorazione, educazione, assistenza, trasporto passeggeri, giochi,  fiere/convegni) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Le imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro che non rientrano nei settori colpiti dall’emergenza dovranno versare tasse e contributi sospesi entro venerdì 20 marzo.

Sospensione delle ritenute dei professionisti: per i professionisti e consulenti che hanno ricavi o compensi sotto i 400mila euro non dovranno versare le ritenute d’acconto sui ricavi e compensi percepiti fino al 31 marzo. I contribuenti che beneficiano della sospensione dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 maggio in un’unica soluzione oppure in 5 rate.

Sospensione delle attività dell’Agenzia delle Entrate: sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;

Sospensione delle cartelle esattoriali: sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

Crediti d’imposta per botteghe e negozi: Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Crediti d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro: allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Nuovo trattamento cassa integrazione ordinario:  la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

Nuova cassa integrazione in deroga: tutti i datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria

Indennità professionisti, cococo, lav. agricoli e dello spettacolo: ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità, non tassabile, per il mese di marzo pari a 600 euro (rinnovabile ad aprile se permarrà l’emergenza).

Fondo per il reddito di ultima istanza: plafond da 200 milioni riservato a lavoratori dipendenti e autonomi che per colpa della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività purché nel 2019 non avessero guadagnato più di 10mila euro. Riceveranno un’indennità economica per tutto il nel 2020 secondo criteri che saranno stabiliti dal Ministero del Lavoro.

Divieto di licenziamento: per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo” legato all’emergenza.

Proroga domanda Naspi e Dis-coll: i termini di presentazione di domanda di disoccupazione naspi e discoll sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Fondo prima casa – fondo Gasparrini: per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; per l’accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Lavoro agile: ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile; i datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa. Il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato: a decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. I genitori dipendenti, con figli di età tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento.

Voucher babysitter: In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (1000 euro per il personale sanitario), da utilizzare per prestazioni effettuate.

Permessi retribuiti l. 104/1992: il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Ovvero, 24 giorni in più.

Premio lavoratori dipendenti: ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

CONSULTA QUI IL DECRETO CURA ITALIA