Contributi Inps: rivalutati minimali e massimali per il 2018

Con la Circolare n. 13 del 26 gennaio 2018 l’Inps ha aggiornato i valori dei minimali e massimali per il calcolo e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel 2018, in base all’indice di rivalutazione dell’Istat pari a 1,1 per cento.

Minimali
Il valore del minimale di retribuzione cui ragguagliare le retribuzioni contrattuali, qualora inferiori, è pari per il 2018 a 48,20 euro giornaliere per la generalità dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n. 797/1955.

Il valore della retribuzione minima cambia nei casi di calcolo della contribuzione rispetto ai salari medi convenzionali, valore minimo fissato per il 2018 a 26,78 giornaliere. Tale misura deve essere applicato nei confronti di equipaggi delle navi da pesca; soci delle cooperative della piccola pesca; lavoratori a domicilio per i quali comunque il limite di 26,78 euro va ragguagliato a quello superiore di 48,20 euro.

Part time
Il valore minimo va proporzionato all’orario di lavoro svolto rispetto all’orario normale. Così, ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 48,20 euro x 6 (giorni) /40 (ore sett.) = 7,23 euro.

Aliquota aggiuntiva Ivs dell’1%
A favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una contribuzione a carico lavoratore inferiore al 10% è stabilita un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2018 in 46.630,00 euro, e così l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.885,83, da arrotondare a 3.886,00.

Massimale
Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che, iscritti in data precedente optano per la pensione con il sistema contributivo, i contributi vanno versati fino ad un valore massimo pari per il 2018 a 101.427 euro annui.

Minimo per l’accredito dei contributi
Per considerare pienamente coperto il periodo lavorato ai fini assicurativi e maturare in un anno 52 settimane, è necessario che per ogni settimana la retribuzione sia non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile (minimale di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi). Il trattamento minimo mensile per il 2018 ammonta a 507,42 euro. Il limite annuale per l’accredito dei contributi è pari a 10.544 euro, determinato moltiplicando il minimale settimanale (202,97 euro) per il numero delle settimane nell’anno solare in corso (52 settimane).

Valori imponibili convenzionali 
Per una serie di trattamenti economici la contribuzione va conteggiata su valori imponibili convenzionali che l’Inps ha confermato nella stessa misura del 2017: si tratta, ad esempio dei buoni pasto (5,29 euro giornaliere e 7 euro se elettronici) – fringe benefit (258,23 euro/anno) – indennità di trasferta ( Italia 46,48 euro/giorno – estero 77,47 euro/giorno).

Settore spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 1996 in poi si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale pari, per l’anno 2018, ad 101.427,00 euro.

Per i vecchi iscritti, invece, si applica un massimale di retribuzione giornaliera imponibile differenziato per ciascuna delle otto classi di retribuzione.

In questo caso il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce.