Contratto a termine nullo senza il DVR in azienda

La corretta valutazione dei rischi in azienda e quindi la presenza Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è fondamentale per il datore di lavoro, tanto che la Cassazione, con ordinanza 23 agosto 2019, n.21683, ha ribadito la nullità della clausola di lavoro a termine nel caso in cui l’azienda non provi di aver assolto all’onere di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con la redazione del Dvr. Di conseguenza, il datore di lavoro sarà costretto a convertire il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Ricordiamo che la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro (artt.17, 28 e 29 Dlgs. n. 81/2008) nell’attuare in concreto le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.

I giudici della Suprema Corte nel decidere un ricorso, si sono trovati a ribadire l’imperatività della norma (articolo 3 del Dlgs 368/2001) che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro”. La sentenza ricorda che, ove il datore non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è da considerarsi nulla con la conseguenza che il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato in base agli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile.