Congedo matrimoniale: quando richiederlo?

matrimonioIl lavoratore dipendente che si assenta dal lavoro per matrimonio civile o concordatario o un’unione civile tra persone dello stesso sesso, può usufruire di un congedo retribuito per un periodo

– pari a 15 giorni di calendario se impiegati, quadri e dirigenti con il trattamento economico a carico del datore di lavoro,
– pari a 8 giorni consecutivi se operai, lavoratori a domicilio e apprendisti dipendenti da imprese industriali, artigiane o cooperative, che possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana, oltre a un assegno a carico dell’Inps (l’assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non è tenuto a versare il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari – CUAF). Generalmente la contrattazione collettiva riconosce anche a questi lavoratori il diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale.

Come e quando presentare la domanda all’azienda o all’Inps 

  • Divorziai e vedovi. Si può aver diritto a più volte nella vita lavorativa del congedo matrimoniale e dell’assegno INPS se spettante, purché vedovi o divorziati.
  • Presentazione della domanda. I lavoratori dipendenti devono presentare la domanda al datore di lavoro non oltre 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio o dall’unione civile. Sarà poi il datore di lavoro a pagare l’indennità spettante e, eventualmente, a conguagliare gli importi con i contributi dovuti all’INPS.
  • Pagamento diretto da parte dell’Inps (ad esempio ai disoccupati). La domanda va presentata all’Istituto entro un anno dalla data del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
  • Extracomunitari. Anche i lavoratori dipendenti extracomunitari che contraggono matrimonio all’estero, qualora risultino residenti in Italia da prima del matrimonio e abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato hanno diritto al congedo matrimoniale. Come chiarito dall’INPS con circolare n. 190/1992 occorre che all’anagrafe del comune di residenza risulti che il lavoratore sia coniugato con la persona di cui al certificato di matrimonio rilasciato dalla Autorità estera. Tuttavia, qualora il lavoratore sia cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, poiché la normativa italiana riconosce un solo matrimonio, il congedo ed il relativo assegno può essere concesso per una sola volta, salvi i casi di successivi matrimoni a seguito di morte del coniuge o di divorzio.
  • Dimissioni. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese all’Ispettorato del Lavoro.
  • Indennità Inps. L’indennità INPS è pari a:
    – per operai e apprendisti, sette giorni di retribuzione da cui va detratta la percentuale a carico del lavoratore pari a 5,54%;
    – per i lavoratori a domicilio, sette giornate di guadagno medio giornaliero da cui va detratta la percentuale a carico del lavoratore di 5,54%;
    – per i marittimi, il salario medio giornaliero di otto giorni da cui va detratta la percentuale a carico del lavoratore di 5,54%.
    Per i lavoratori che svolgono un orario di lavoro part-time verticale l’indennità è pari ai i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro da cui va sempre detratta la percentuale a carico del lavoratore.
  • Effetti su altri istituti. Durante l’assenza per congedo matrimoniale il lavoratore matura tutti gli istituti di retribuzione differita come ferie, ROL, TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità. E’, inoltre, ammessa la cumulabilità tra infortunio e assegno per congedo matrimoniale ma l’assegno per congedo matrimoniale può essere corrisposto nella misura pari alla differenza tra l’importo spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di indennità giornaliera di inabilità temporanea in quanto l’importo complessivo non può essere superiore a quello che sarebbe spettato al lavoratore per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
  • Indennità di maternità. Non va corrisposta per i periodi di erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale a carico dell’Inps o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro, come chiarito dall’Inps con circolare n. 248/1992.