Congedo di maternità, possibilità di posticiparla dopo il parto: come fare

shutterstock_357685874_maternita720Con la Legge di Stabilità del 2019 era stato introdotto il diritto di fruire dei 5 mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto (art. 1 comma 485). Dopo quasi un anno l’Inps, con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, ha finalmente fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo di maternità, nel caso in cui la lavoratrice scelga di usufruire dei 5 mesi di congedo esclusivamente dopo il parto.

La lavoratrice madre può astenersi dal lavoro per i 5 mesi successivi alla data del parto indipendentemente dal fatto che il parto avvenga prima, in coincidenza o dopo la data presunta indicata sul certificato telematico di gravidanza.

Il requisito essenziale è che
– il medico specialista del SSN o convenzionato,
– il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro,

attestino, durante il corso del settimo mese di gravidanza, che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, fino alla data presunta del parto, ma anche fino all’evento del parto nel caso dovesse avvenire in data successiva. 

In mancanza di queste attestazioni la lavoratrice perde la possibilità della flessibilità per il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva.

Le certificazioni devono essere prodotte sia al datore di lavoro che all’Inps.

  • In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, trovano applicazione le disposizioni previgenti più favorevoli per la lavoratrice, che ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei 2 mesi ante partum.
  • Se la lavoratrice continua a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza, può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, fermo l’obbligo di attestare quanto indicato entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza (flessibilità ex art. 20 D.Lgs. 151/2001).
  • L’interruzione della flessibilità determina l’inizio del congedo di maternità con la conseguente impossibilità di esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto. L’interdizione dal lavoro anticipata di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del D. lgs n. 151/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base dell’interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.
  • Invece l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, (all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo), non risulta compatibile con la facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.
  • In caso di malattia, il suo insorgere prima dell’evento del parto comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione in quanto è esercitabile sole se viene dichiarato lo stato di salute del nascituro e della lavoratrice. Pertanto la malattia certificata supera lo stato di salute attestato antecedentemente dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal medico competente. Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso.Quindi se insorge una malattia anche di un solo giorno nell’ambito del nono mese, dal giorno di insorgenza, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto a completamento del periodo di maternità obbligatoria.

Circa la presentazione della domanda la scelta deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione, mentre la documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.