Collegato alla Finanziaria 2020: le novità dopo la conversione in legge

soldi-euroÈ stata pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 la legge n. 157/2019 di conversione del Dl n. 124/2019, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, cosiddetto “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 25 dicembre 2019. Riportiamo le novità di carattere fiscale di maggior impatto per le imprese.


CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

  • Per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita risulti cessata.
  • Per i contribuenti cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
  • Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali disposizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. 

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

  • Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta anche per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi
    / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
  • Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
  • L’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997.
  • Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Tali procedure e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
  • Qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni.
  • Con comunicazione da inviare al contribuente, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione sono definite con provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate.
  • Le nuove disposizioni relative alle sanzioni sono applicabili alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. 

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti introdotta dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 in vigore a decorrere dall’1.1.2020.
Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera / servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera / servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.
In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di  compensazione.

Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di “DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati. 


UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE

I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall’Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  1. a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  2. b) dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
  • A tali fini, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

  • I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
  • Dal 1.07.2020 tali soggetti adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico. 

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO 

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).


AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO 730

I soggetti che possono compilare il modello 730 devono presentarlo:

a) entro il 30.09 dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
b) entro il 30.09 dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

  • I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al 3° mese successivo, rivolgendosi al sostituto d’imposta o a un CAFdipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
  • È abrogata la disposizione che consentiva la presentazione del modello 730 ai soggetti titolari di redditi di pensioni al ricorrere della durata del rapporto almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione.
  • Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021. 

RIORDINO TERMINI MODELLO 730

I CAF-dipendenti, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedono a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.

  • I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le attività di comunicazione del risultato finale all’Agenzia delle Entrate, consegna al contribuente di copia della dichiarazione e trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte entro:
    a) il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
    b) il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20.06;
    c) il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
    d) il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
    e) il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
  • La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16.03 dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all’art. 4, c. 6-ter Dpr 322/1998.
  • Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021. 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
In sede di conversione è previsto che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000. 


MODIFICHE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

  • Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro. 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

A decorrere dal 1.07.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

  • Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino all’esercente il proprio codice lotteria, individuato dall’Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
  • Nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
  • Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione di servizi, la citata sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali. 

MODALITÀ PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA

  • A decorrere dal 1.01.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste per il sistema pagoPA (art. 5, c. 2 D. Lgs. 82/2005). 

REATI TRIBUTARI

È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni  Inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (dichiarazione fraudolenta).

  • Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
  • È punito con la reclusione da 3 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (dichiarazione fraudolenta con altri artifici), quando, congiuntamente:
    a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
    b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000.
  • È punito con la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi (anziché da 1 a 3 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (dichiarazione infedele), quando, congiuntamente:
    a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000 (anziché 150.000 euro);
    b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 2 milioni (anziché 3 milioni di euro).
  • Non è più abrogata la disposizione di cui all’art. 4, c. 1-ter D. Lgs.74/2000, che ritiene non dare luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) dei punti precedenti.
  • È punito con la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 4 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (omessa dichiarazione), quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 150.000.
  • È punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
  • È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  • Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
  • È punito con la reclusione da 3 a 7 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
  • Sono abrogate le disposizioni contenute nella precedente versione del decreto che abbassavano le soglie di punibilità con la reclusione da 6 mesi a 2 anni per il soggetto che non versa:
    – entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore al valore che rimane fissato a 150.000 euro (anziché 100.000 euro) per ciascun  periodo d’imposta;
    – entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore al valore che rimane pari a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta (anziché 150.000 euro).
  • Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p. per i delitti di seguito indicati, si applica la confisca di cui all’art. 240-bis c.p. quando:
    a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 250.000 nel caso del delitto previsto dall’art. 2 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
    b) l’imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall’art. 3 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
    c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall’art. 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
    d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall’art. 11, c. 1 D. Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte);
    e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a Euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall’art. 11, c. 2 D. Lgs. 74/2000 (falsa documentazione nella procedura di transazione fiscale).

Le nuove disposizioni relative alla confisca si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente al 25.12.2019.

  • I reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. 74/2000 (sono aggiunti gli artt. 2 e 3) non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Pertanto rientrano, in relazione esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente al  25.12.2019:

  • la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • la dichiarazione infedele;
  • l’omessa dichiarazione. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

  • I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dal 27.10.2019 fino al 30.09.2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
  • I contributi erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18.12.2013.
  • L’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
  • Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l’entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  • Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente, le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. Ai fini della presente disposizione, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a 12 mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti.
  • A decorrere dal 1.01.2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo e, a decorrere dal 1.01.2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell’archivio nazionale dei veicoli, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo. È configurabile la responsabilità solidale della società di leasing e della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.