Centrali termiche: Atto sostitutivo dell’ “Allegato IX”

Diverse imprese del settore ricorderanno che tempo fa si era parlato di un fantomatico “Allegato IX” per gli impianti aventi potenza oltre 35 kW e che a sorpresa (contenuto nel D.Lgs 152/2006), era comparso tra la documentazione da produrre e da conservare unitamente al libretto di centrale ed alla dichiarazione di conformità.

In più di un’occasione la nostra associazione, di concerto con i coordinamenti regionale e nazionale, aveva ritenuto questo documento pressoché inutile, poiché i dati in esso contenuti sono già ampiamente reperibili dalle dichiarazioni di conformità stesse o dai rapporti di controllo e manutenzione.
La nostra posizione è sempre stata per l’abolizione di tale allegato, anche per non aggravare il già elevato numero di modelli da produrre a carico delle imprese; a darci indirettamente ragione furono anche gli enti competenti, che non hanno mai effettivamente preteso questo documento.

Negli ultimi tempi tuttavia, il D.Lgs 128/2010 avrebbe dovuto stralciare l’ ”Allegato IX” rendendolo obsoleto, ma nel testo pubblicato non è stato sostituito con adeguata documentazione equivalente.

Il Decreto infatti, al Comma 17 – art. 3, cita un non meglio definito “Atto” che gli installatori devono rilasciare al responsabile (proprietario o terzo che sia) al momento del rilascio della dichiarazione di conformità.

Accade oggi che alcuni Enti (in particolare del Piemonte) chiedano la produzione di tale “Atto”, senza ovviamente indicare un modello o un fac-simile a cui fare riferimento, dato che la norma stessa non lo prevede.

La nostra Federazione regionale ha quindi ritenuto opportuno di realizzare un documento (in allegato) che risponda il più possibile a queste esigenze e che contenga i dati che il Decreto richiede.

È indispensabile sottolineare che l’atto dovrebbe essere compilato a cura dell’installatore, tuttavia presso le centrali ove l’installatore non è individuabile o reperibile, la compilazione di tale documento resta a carico del terzo responsabile o di chi, operando sul generatore, è in possesso dei requisiti al DM 37/08.

Per gli impianti alimentati a biomasse o biogas, oltre all’atto va compilato un ulteriore elenco (anch'esso in allegato) relativo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’art. 286 del D.Lgs 152/2006.
A tale riguardo si allega anche la parte III dell’Allegato IX che stabilisce tali limiti.

Per i restanti impianti alimentati a gas naturale (metano), gas città, GPL, gasolio, kerosene, emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene, o biodiesel, l’elenco non è necessario.

Ricordiamo che tale documentazione riguarda esclusivamente gli impianti con potenza superiore a 35kW (centrali termiche) ed una volta compilato, va allegato alla dichiarazione di conformità esistente e/o al libretto di centrale.

Successivamente sarà cura del responsabile impianto inviare tale documento agli enti che ne fanno richiesta (Province o Comuni).

L’ufficio categorie del settore impianti resta a disposizione per ogni chiarimento.
Ernesto Quaglia – tel. 0381-907719 – ernesto.quaglia@confartigianatolomellina.it