Attrezzature e impianti: le verifiche e gli obblighi

manutenzione-300x225Verifica delle attrezzature e messa in servizio, verifica dell’impianto elettrico e scariche atmosferiche: non c’è azienda che non debba regolarizzarsi nei termini richiesti dalla legge.

Abbiamo già sottolineato l’importanza di procedere alla regolare verifica delle attrezzature aziendali ma è bene ribadirla: la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione all’Inail e la periodicità delle verifiche (vedi allegato VII del DLgs. 81/2008)  di apparecchi di sollevamento fissi o mobili è un obbligo tassativo per il datore di lavoro e la mancata effettuazione delle verifiche entro il termine ultimo prescritto, comporta che l’attrezzatura non potrà essere utilizzata.

Secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro (Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 – D.M. 11.4.2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del dlgs. n. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione) le informazioni necessarie per la richiesta sono:

  • indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro,
  • dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e riferimenti telefonici,
  • dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola EnPI/AnCC/Ispesl/InAIL/MLPS),
  • indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011,
  • data della richiesta.

Dalla data di ricevimento della richiesta inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i  quali l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta.

Anche per le verifiche degli impianti elettrici  e delle messe a terra e scariche atmosferiche abbiamo già sottolineato l’importanza e la necessità.

L’obbligo per il datore di lavoro è stabilito dal  Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” dove si preveda l’invio all’Ispesl (oggi INAIL) della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di tali impianti.

Art. 2 – Messa in esercizio e omologazione dell’impianto1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL (oggi INAIL, in base alla legge 122/2010) e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

Dunque l’installatore, al termine della realizzazione dell’impianto, al fine di valutare la rispondenza di questo ai requisiti di sicurezza e funzionalità di cui al d.m. 37/08, effettua una verifica iniziale. A seguito dell’esito positivo di tale verifica l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto realizzato.

L’omologazione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione è fatta attraverso la prima verifica effettuata dalla ATS competente per territorio.
Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità (una per ogni tipo di impianto) all’Inail e alle strutture di vigilanza delle ATS/Arpa territorialmente competenti.
L’Inail, può disporre verifiche ‘a campione’ (esclusivamente ai nuovi impianti).

Il mantenimento nel tempo del buono stato di funzionalità dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è ottenuto tramite regolare manutenzione. L’art. 4 DPR 462/01 stabilisce infatti che

Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Cosa succede se la verifica si conclude con esito negativo? Se la verifica si conclude con esito negativo per qualche non conformità rispetto allo stato dell’arte, oppure se l’impianto è stato sottoposto a modifiche sostanziali (ad es. aggiunta di una nuova parte o rifacimento completo di un’altra parte), o se il datore di lavoro ritiene che vi siano le condizioni per una verifica prima che sia trascorso il periodo di tempo prestabilito (ad es. perché ha effettuato riparazioni e/o sostituzioni di componenti deteriorati), è facoltà del datore di lavoro richiedere una verifica straordinaria.

Il datore di lavoro deve inoltre comunicare tempestivamente a INAIL e ATS:

  • la cessazione dell’esercizio;
  • le modifiche sostanziali preponderanti;
  • il trasferimento o spostamento degli impianti.

Tutte le info presso il nostro Servizio Ingegneria della Sicurezza – ambiente@artser.it