Addio obbligo Rentri per il benessere: come cancellarsi
Acconciatori, estetisti e tatuatori sono definitivamente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), grazie alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), che ha rivisto l’art. 188-bis del Codice dell’Ambiente.
Una semplificazione importante, frutto anche dell’impegno di Confartigianato, che evita un adempimento digitale sproporzionato per imprese che producono quantità limitate di rifiuti, spesso non pericolosi.
Chi si è già iscritto deve cancellarsi
Se per prudenza o per errore hai già completato l’iscrizione al portale Rentri, ora è necessario procedere alla cancellazione. Hai tempo fino al 30 marzo 2026.
La procedura è semplice e completamente online
Tutto si fa direttamente sul portale ufficiale Rentri, senza bisogno di allegare documenti o motivazioni normative. Ecco i passaggi precisi:
- Accedi all’area riservata del portale Rentri con lo Spid (o CIE/CNS se già abilitato);
- Vai alla sezione “Pratiche”;
- Seleziona la funzione “Variazione”;
- Scegli l’opzione “Cancellazione”;
- Segui le istruzioni a schermo e conferma l’operazione.
La cancellazione produce effetto immediato una volta inviata.
Tre aspetti fondamentali da tenere presenti
- Effetto immediato — Una volta completata, non sei più iscritto e non hai più obblighi Rentri.
- Nessuna giustificazione richiesta — Il sistema non chiede riferimenti normativi o motivazioni.
- Nessun rimborso — I contributi annuali e i diritti di segreteria già versati non verranno restituiti.
Consiglio pratico Agisci al più presto per evitare di rimanere iscritto “volontariamente” dopo il 30 marzo 2026 (come chiarito anche dal Ministero dell’Ambiente e dal portale RENTRI). In caso di dubbi, rivolgiti alla tua associazione territoriale Confartigianato Acconciatori o Estetisti: ti assisteranno.
Una burocrazia in meno per concentrarti sul tuo lavoro. Buona operatività!
Per approfondimenti: consulta il portale ufficiale rentri.gov.it nella sezione Supporto o il manuale utente (Allegato 3 al Decreto Direttoriale n. 254/2024, cap. 9).
