Detrazione per riqualificazione energetica o sisma bonus: sconto in fattura

bonus_5bdc33dbf008eAl via lo sconto ecobonus e sismabonus: i contribuenti possono chiedere l’applicazione della detrazione direttamente in fattura e le imprese potranno recuperare l’importo in compensazione in 5 anni.

Con il “Decreto Crescita” è stata introdotta la possibilità, per il contribuente che effettua interventi di riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico, di fruire di un contributo/sconto in fattura corrispondente obbligatoriamente alla detrazione spettante. Questa facoltà si aggiunge alla cessione del credito, già operativa, che non prevede l’esposizione di sconti in fattura.

Opzione entro il 28 febbraio

La scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate da parte dell’iniziale beneficiario della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, a tal fine, il nuovo modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari”. Per presentare la comunicazione è possibile utilizzare le funzioni rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, presentare il modello in formato cartaceo presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o inviarlo via PEC con firma autografa, unitamente ad un documento d’identità del firmatario.

L’imprenditore che esegue l’intervento che dà diritto alla detrazione ha la facoltà di concedere o non concedere lo sconto sul corrispettivo. Il fornitore deve infatti confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Credito di imposta in compensazione

Il fornitore che accetta di applicare lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in 5 quote annuali di pari importo.

La quota di credito non fruita nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non chiesta a rimborso. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi.

Non è possibile cedere il credito a istituti di credito o intermediari finanziari.

Il fornitore che ha praticato lo sconto e intende cederlo deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito.

Appare evidente che ”accettare” la richiesta del cliente comporta per il fornitore una serie di riflessi di natura finanziaria non secondari. A fronte dell’anticipazione dell’agevolazione in capo al beneficiario (attualizzata a tasso zero) per l’impresa il recupero della stessa (sconto in fattura) è rinviato nel tempo.

La norma è operativa. Confartigianato continua nell’azione volta alla sua abolizione.

Esempio

Intervento di riqualificazione energetica che dà diritto a una detrazione del 50% eseguito dalla ditta Alfa nell’abitazione del Signor Rossi;
il corrispettivo pattuito è pari a €. 2440 (imponibile 2.000 euro e IVA 440).
Il sig. Rossi ha diritto ad una detrazione pari a euro 1.220 (da recuperare in 10 anni) ed opta per l’applicazione dello sconto in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione. Paga alla ditta Alfa il corrispettivo al netto dello sconto, pari a euro 1.220.
La ditta Alfa emette una fattura di 2.440 euro (imponibile 2.000 euro e IVA 440).
Riceve un bonifico bancario di 1.140,00 euro, pari al corrispettivo scontato (2.440-1.220) al netto della ritenuta di acconto del 8% pari a 80,00 euro – (1.220-22%) x 8% – secondo le indicazioni della circolare n. 40/E del 2010. La ditta Alfa acquisisce un credito di imposta paria 1.220 euro (importo della detrazione) che può spendere in compensazione nella misura massima di 244 euro annuali per 5 anni.

A fronte dell’operazione valorizzata per €. 2.440 la ditta Alfa:

·         incassa 1.140,00;
·         matura un debito pari a €. 440 a titolo di IVA;
·         ha un credito di imposta complessivo di €.1.220 (che recupera in 5 anni);
·         ha subito una ritenuta di acconto di €. 80,00 che recupera in sede di dichiarazione dei redditi.

Può cedere il credito di imposta di €.1.220 esclusivamente ad un proprio fornitore di beni e servizi.