Le brevi assenze senza timbratura giustificano il licenziamento

licenziamento_cassazioneIl dipendente che si assenta ripetutamente dal posto di lavoro, anche se per brevissimo tempo, senza timbrare, può essere licenziato per giusta causa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6174 del 01.03.2019.

La Cassazione ha infatti riconosciuto la legittimità del provvedimento espulsivo di un’azienda nei confronti di un dipendente che dopo un’indagine condotta da un’agenzia esterna, era risultato essersi più volte allontanato dal luogo di lavoro durante l’orario di servizio, senza timbrare il badge in uscita. Il lavoratore impugna il licenziamento per giusta causa inflittagli per questo motivo, deducendo la brevità delle assenze e l’illegittimità dei controlli a distanza.

La Cassazione afferma che il comportamento del dipendente risulta idoneo ad integrare una giusta causa di recesso perchè l’allontanamento è stato intenzionale all’inadempimento dell’attività lavorativa, per la sistematicità della condotta e il suo carattere fraudolento in quanto volta ad indurre il datore in errore circa l’effettiva presenza sul luogo di lavoro.

La circostanza che la durata delle assenze fosse molto breve non è un elemento dirimente e neppure la giustificazione del lavoratore che ha affermato di recarsi al lavoro in anticipo rispetto ai colleghi, in quanto l’orario di lavoro non è stato rispettato. Anche la rimostranza circa l’illiceità dei controlli a distanza effettuati dalla società non è stata ritenuta valida in quanto  “i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.