Rifiuti: ancora modifiche per sfalci e potature

sfalci_potatureSfalci e potature: sono rifiuti considerati rifiuti o no?

Nel 2016 (art. 41 L 154/2016) è stato  modificato l’art. 185 c. 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 indicando che sfalci e potature da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali nonché da attività agricole e agro-industriali sono da considerarsi esclusi dalla disciplina dei rifiuti purché, tuttavia, venga comunque rispettato il requisito della specifica destinazione (“destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”).

Ne derivò per l’Italia l’apertura di una procedura d’infrazione Ue che considerava tale esclusione come una  “non corretta gestione” dei rifiuti medesimi.

Nelle scorse settimane la votazione sul DdlLegge europea 2018” (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) contiene nuovamente modifiche alla disciplina degli sfalci e potature prevedendo che siano esclusi dal regime dei rifiuti anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni, a condizione che l’utilizzo di tali materiali, anche al di fuori del luogo di produzione degli stessi o mediante cessione a terzi, si riferisca all’agricoltura o alla produzione di energia, non provochi danni all’ambiente e non costituisca pericolo per la salute umana.

Il testo vigente dell’art. 185, comma 1, lett. f) (a sinistra) verrà sostituito dalla nuova formulazione (a destra):

   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».    «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane,utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Va precisato che  l’art. 185 del TUA fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell’articolo stesso. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.L.vo 152/06 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto.
Per  poter escludere gli sfalci e le potature dal novero dei rifiuti, essi devono avere una specifica provenienza ed una specifica destinazione. Infatti, i materiali in esame sono esclusi dall’ambito della parte IV del TUA se:

  1. non sono pericolosi;
  2. provengono da attività agricola o forestale;
  3. sono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.

Fuori da tali ipotesi devono invece considerarsi:

  1. a) rifiuti urbani, se derivano da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  2. b) rifiuti speciali se, invece, derivano da un’attività economica, quale, ad esempio, l’attività di giardinaggio professionale.