Installatori: Sentenza TAR Lombardia su scarico a parete

Riceviamo dal nostro regionale e segnaliamo la sentenza del Tar Lombardia – n. 1808/2017 pubblicata il 13 settembre scorso –  che risulta di estrema importanza per gli installatori e l’annosa questione dello scarico a parete.

Di sicuro questa sentenza crea una giurisprudenza importante in tal senso, quindi valevole a futura memoria prima di eventuali contestazioni.

La sentenza tratta di un occupante (condomino) di Gallarate (VA) che dovendo sostituire una caldaia individuale installata su una canna fumaria collettiva e verificato che la stessa non è idonea, ne chiede l’adeguamento al condominio. 
Il condominio però decide di non intervenire e non adegua la canna fumaria. 
L’occupante, di conseguenza, si scollega dalla canna fumaria condominiale e decide di scaricare a parete con una caldaia tipo C a condensazione ed a bassa emissione di NOx.
A seguito delle contestazioni avanzate da un altro inquilino che abita al piano superiore, il Comune di Gallarate emette un’ordinanza con la quale, richiamando la circolare 8/San del 1995 della Regione Lombardia che,  è un “mero atto di indirizzo”, vieta all’occupante lo scarico a parete e obbliga il condominio all’adeguamento della canna fumaria.
A questo punto l’occupante, a cui era stato vietato lo scarico a parete, si rivolge al TAR che ne accoglie il ricorso per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 412 del 26 agosto 1993” e per “Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per motivazione illogica, carente e contraddittoria” ed emette una sentenza con cui annulla l’ordinanza del Comune e condanna il Comune stesso (per aver emesso l’ordinanza) ed il condominio(per non aver adeguato la canna fumaria e condiviso l’ordinanza del Comune) al pagamento delle spese processuali e accessorie.

Nella sentenza si richiama l’art. 17- bis della legge 3 agosto 2013, n.90 sotto riportato.

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale 
(G.U. n. 181 del 3 agosto 2013) 

Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: 
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 
9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: 
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; 
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter»

E’ possibile consultare il testo integrale della sentenza al seguente link:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YPPL7WTCF3KUNVFLXQFIYM7CXU&q