Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” – Approvazione modifiche

Facciamo seguito alla precedente comunicazione (Prot. 81/RG del 04 aprile u.s.), con la quale si informava dell’approvazione della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”, per segnalarVi che, in occasione della seduta del 01 agosto u.s., il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato
alcune modifiche alla norma, che recepiscono le osservazioni emerse dal confronto con gli attori economici tra cui Confartigianato Lombardia.
In sintesi le novità introdotte:
– Art. 1, comma 4: in merito alle opere di recupero dei vani e locali seminterrati la cui altezza interna non può essere inferiore a 2,40 metri, si è precisato che, qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l’altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa
– Art. 2, comma 4: per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, si è prevista l’esclusione del reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione.
– Art. 3: in merito ai requisiti tecnici degli interventi è stata posta maggiore attenzione alla salubrità prevendendo che:
1) Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i Comuni devono trasmettere alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del Tu edilizia (comma 3);
2) Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia (comma 4);
3) Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia (comma 5);
4) Per il recupero ad uso abitativo inteso, come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale, purché la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell’unità (comma 6);
5) Per il recupero ad uso abitativo inteso, come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali (comma 7);
6) Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5 (comma 8).
– Art. 4, comma 1: in merito alla possibilità dei Comuni di disporre esclusioni di parti del territorio dall’applicazione della presente legge, il termine ultimo, inizialmente fissato in 120 gg dall’entrata in vigore della legge, è stato prorogato al 31 ottobre 2017.

Per approfondimenti Vi rimandiamo al testo di legge allegato con evidenza delle sopraccitate modifiche.

LR7_2017_RecuperoVaniSemiterrati_Modifiche_Comparazione