Imballaggi in plastica: dal 1° gennaio 2018 contributo ambientale per fasce e novità per shopper

Fino a dicembre 2017 il Contributo ambientale plastica era pari a 188,00 €/t. Dal 1° gennaio 2018 sono invece in vigore nuovi valori per le tre fasce contributive di imballaggi in plastica:

– Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 179,00 €/t;
– Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 208,00 €/t;
– Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 228,00 €/t.

E quindi stata prevista “un’agevolazione” maggiore sul valore del Contributo ambientale plastica per gli imballaggi selezionabili e riciclabili provenienti da commercio e industria, un’agevolazione più contenuta  per quelli selezionabili e riciclabili provenienti da circuito domestico, mentre non beneficiano di alcuna agevolazione tutti quegli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella propria gestione quando divengono rifiuti, indipendentemente dalla loro destinazione.

Ricordiamo che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata attualmente dagli articoli 217-226-ter del Codice dell’Ambiente, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 recentemente aggiornata con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (disciplina organica degli shopper di plastica leggera) e dal Dm 3 luglio 2017, n. 142, in vigore dallo scorso 10 ottobre 2017, riguardante il sistema volontario di cauzione e vuoto a rendere sugli imballaggi di acqua minerale e birra.

Fondamentale è la corretta identificazione degli imballaggi

  • per la vendita (primari),
  • multipli (o secondari),
  • per il trasporto (o terziari),
  • riutilizzabili (cd. refillable) ultimamente revisionata con la direttiva 2015/720/Ue che ha aggiunto le definizioni relative alle borse di plastica leggere per l’asporto merci (imballaggi terziari) e alle borse di plastica in materiale ultraleggero ( imballaggio primario) per i prodotti sfusi o per motivi di igiene e sicurezza alimentare.

La classificazione degli imballaggi è poi peculiare anche ai fini della loro gestione allorquando diventano “rifiuti di imballaggio” (articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; in occasione dello smaltimento o ai fini della corretta determinazione della TARI, poiché gli imballaggi giocano spesso un ruolo importante nella riduzione delle aree tassabili.

Produttori, importatori di materie prime destinate a imballaggi, rivenditori di imballaggi vuoti e utilizzatori (cioè gli acquirenti di imballaggi vuoti; gli importatori di  merci imballate, coloro che producono imballaggi per confezionare le proprie merci, i commercianti di merci imballate o i commercianti che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione) sono tutti tenuti alla corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Tali obblighi di riciclaggio e recupero, di ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari attraverso il sistema Conai e dei Consorzi di filiera diversi per materia di imballaggio: acciaio (Consorzio nazionale acciaio), plastica (Corepla), legno (Rilegno), cellulosa (Comieco), vetro (Coreve), alluminio (Cial).

E’ previsto il versamento del contributo ambientale (un importo fisso più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) una tantum o annuale.

Shopper biodegradabili e riutilizzabili: le novità

sacchetti_shopperLa nuova disciplina dal 13 agosto 2017 di recepimento della direttiva 2015/720/Ue sulla riduzione dell’uso dei sacchetti di plastica “leggeri” sostanzialmente riconfermando le norme già in vigore e dettando invece la disciplina sui sacchetti di plastica “ultraleggeri”.

La direttiva 2015/720/Ue individua come plastica un polimero così come definito ai sensi del regolamento “Reach” 1907/2006/Ce a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale dei sacchetti.

Posto che già era vigente la definizione di borse biodegradabili e compostabili (certificate da organismi accreditati) contenuta nella disciplina pre-esistente,  si afferma che le borse biodegradabili e compostabili (monouso) sono le uniche che possono liberamente circolare, mentre quelle di plastica dovranno  essere “riutilizzabili” (e quindi avere determinati spessori). Le borse di plastica, con o senza manici, oggetto della disciplina sono quelle fornite ai consumatori a pagamento e non è ammessa la loro fornitura a titolo gratuito. Queste borse rientrano nei cosiddetti imballaggi “terziari”in quanto concepite  per facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci o prodotti finiti, in un certo numero di unità di vendita.

All’interno di questa  definizione di sacchetti o borse di plastica, vi è poi quella dedicata alle “borse in materiale leggero” (cioè di spessore inferiore a 50 micron) e quella di borsa di plastica “ultraleggera” (cioè con uno spessore inferiore a 15 micron) da utilizzarsi  come imballaggio primarioa fini di igiene o per alimenti sfusi (es. frutta e verdura).

L’intendimento legislativo della riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero prevede a questo scopo che dal 1° gennaio 2018 possono circolare solo:

  1. a) borse biodegradabili e compostabili con certificazioni rilasciate da organismi accreditati
  2. b) borse biodegradabili e compostabili che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali:
  • 40% a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • 50% a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • 60% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il sistema volontario del vuoto a rendere per gli imballaggi di acqua minerale e birra

bottiglie_acqua_birraPer spingere il recupero e riciclo di alcuni imballaggi con il  Dm 3 luglio 2017, n. 142, in vigore dal 10 ottobre 2017 si è ripreso il sistema di cauzione e vuoto a rendere per gli imballaggi riutilizzabili di acqua minerale e  birra,  distribuiti al pubblico dagli esercizi commerciali.
Il sistema è volontario, la sperimentazione  durerà fino al 7 febbraio 2019.

L’importo della cauzione in nessun caso deve comportare un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione.