Emissioni in atmosfera: il “restyling” della normativa (già in vigore)

Dal 19 dicembre 2017 ci sono importanti novità per tutti coloro che hanno o devono richiedere Autorizzazioni alle Emissioni in atmosfera (D.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 di recepimento direttiva 2015/2193/Ue).

Queste le principali novità:

  1. Emissioni odorigene degli stabilimenti
    Si introduce la possibilità per le Regioni di stabilire misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, includendo nelle autorizzazioni prescrizioni impiantistiche e gestionali.
  2. Valori limite di emissione
    Si aggiornano i limiti di emissione che devono rispettare gli impianti in relazione alle varie sostanze inquinanti.
  3. Autorizzazioni generali
    Sono stati praticamente riscritti i commi 2 e 3 dell’art. 272 del D.lgs 152/06 prevedendo che l’Autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale per stabilimenti o categorie di impianti ad oggi esclusi stabilendo valori limite di emissione, prescrizioni da seguire, combustibili utilizzati, tempo di adeguamento, metodi di campionamento e analisi e periodicità dei controlli, a patto che questi impianti non utilizzino nel loro processo produttivo particolari sostanze o miscele pericolose (es. cancerogene). La durata delle autorizzazioni in via generale è aumentata a 15 anni (precedentemente era 10 anni) in coerenza con le altre autorizzazioni (ordinaria e AUA), tale scadenza si applica a chi vi ha aderito al momento della loro istituzione e ha provveduto al corretto adeguamento delle autorizzazioni in essere.
  4. Adeguamento regime sanzionatorio
    Si adegua il regime sanzionatorio relativo alle emissioni in atmosfera, rimasto inalterato al 1988:

    Comportamento Sanzione
    Installazione o esercizio di uno stabilimento senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro
    Effettuazione di una modifica sostanziale senza autorizzazione o, se applicabile,  senza AUA Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro
    Effettuazione di una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’autorizzazione alle emissioni o, se applicabile, all’AUA Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro
    Violazione valori limite di emissioni stabilite dall’autorizzazione alle emissioni o dagli allegati alla parte V del D.lgs. 152/2006, o delle disposizioni contenute nelle norme regionali o nei piani di qualità dell’aria Arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.000 euro
    Violazione delle prescrizioni stabilite all’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V Parte V d.lgs. 152/06, dai Piani e programmi di qualità dell’aria o dalle norme Regionali, nonché dalle norme imposte dall’autorità competente Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro
    Messa in esercizio dell’impianto o avvio di una attività senza aver dato la comunicazione prevista Ammenda fino a 1.032 euro
    Mancata comunicazione all’Autorità competente dei dati relativi alle emissioni (es. analisi periodiche, Bilanci di massa, Piano gestione solventi, ecc..) Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1.032 euro
    Violazione delle prescrizioni in materia di Composti organici volatili (COV) ex art. 276 e 277 Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 155.000 euro

    Per tutte le informazioni rivolgersi al Servizio Ambiente: ambiente@artser.it