Dal 1° luglio acquisto carburante con fattura elettronica

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La Finanziaria 2018 ha previsto per  il 1° luglio 2018 (salvo proroghe dell’ultim’ora) l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA e per le prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto pubblici.

Contestualmente è previsto, ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo degli acquisti di carburante, l’obbligo di pagamento tramite strumenti “tracciabili”.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato provvedimenti che accolgono alcune richieste di Confartigianato: sono stati alleggeriti gli adempimenti per l’emissione e la conservazione delle fatture e riconosciuto il ruolo di intermediari delle Associazioni di categoria per facilitare la gestione delle fatture da parte degli imprenditori. Inoltre Confartigianato ha chiesto che durante la prima fase della fatturazione elettronica non siano previste sanzioni e venga consentito il doppio regime di fatturazione su carta e in digitale. Chi vorrà sperimentare la fatturazione elettronica potrà iniziare a farlo e chi invece non sarà ancora pronto potrà continuare ad emettere fatture cartacee. Si tratterebbe insomma di una sorta di fase sperimentale, una partenza soft.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta fornendo i primi chiarimenti in merito alle nuove disposizioni. Si evidenzia che l’adempimento in argomento potrebbe subire proroghe e/o modifiche.

Dal’1.7.2018 per le seguenti operazioni:

  • acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
  • cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;

Dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costoper il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti tracciabili”.

La scheda carburante sarà abolita dal 1/07/2018.

Le disposizioni in esame secondo la circolare n. 8/E del 30.04.18, hanno “l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo”.

DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Dal 1.7.2018 l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica interessa le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
Per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo della fattura elettronica decorrerà dall’1.1.2019.
Come precisato dall’Agenzia, relativamente alle predette cessioni (carburante diverso da benzina / gasolio per autotrazione) le spese potranno essere documentate al fine di consentirne la detrazione dell’IVA / deduzione del costo “con le modalità finora in uso”, ossia tramite la scheda carburante (ancorchè il DPR n. 444/97 sia abrogato dall’1.7.2018), nonché facoltativamente mediante fattura elettronica.

CESSIONE DI CARBURANTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Come sopra accennato, il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili”.
Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA:

assegnibancari / postalicircolari e non, nonché vaglia cambiari postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;

mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:

  • addebito diretto
  • bonifico bancario / postale
  • bollettino postale
  • carte di debitodi creditoprepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.

CARTE E BUONI CARBURANTE

Come precisato nel citato Provvedimento 4.4.2018 i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
In particolare ciò si riscontra nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.

Sul punto l’Agenzia richiama anche ulteriori sistemi, variamente denominati”, che consentono l’acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della carta sia regolata con i predetti strumenti di pagamento.

A tal proposito l’Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:

  • compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all’acquirente di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica;
  • buono / carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. “pompe bianche”) ovvero di acquistare più beni / servizi.
    Ciò rappresenta un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente all’obbligo di fattura elettronica.

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Per ulteriori informazioni rivolgersi agli assistenti fiscali nelle sedi.