Contratto a termine e somministrazione di lavoro: le novità dal 1° novembre 2108

Con la Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni in materia di contratto a termine e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2 del d.l. n.87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità“, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2018, 

In particolare, per ciò che riguarda la somministrazione di lavoro, la circolare ministeriale precisa che, nel caso in cui questa superi il periodo di 12 mesi presso lo stesso utilizzatore o ci sia un rinnovo della missione, il contratto di lavoro dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore.

Il Ministero interviene, inoltre, sul limite quantitativo dei lavoratori somministrati e sul regime transitorio, precisando che dal 1° novembre 2018 assunzioni a termine nonché proroghe e rinnovi di contratti a termine sono soggetti alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Dignità.

Le novità del Decreto Dignità

Le disposizioni della Legge n. 96/18 prevedono che i contratti a termine avviati a partire dal 14 luglio 2018 rispettino i seguenti limiti:

  • durata massima pari a 24 mesi per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite imposto dal Jobs Act pari a 36 mesi,
  • numero massimo di proroghe nell’arco di 24 mesi pari a 4, invece delle 5 imposte dal vecchio regime,
  • al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali (causali).

Resta ferma la previsione secondo la quale un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato data della stipulazione.

Causalità del contratto

Il decreto Dignità prevede un elenco tassativo di causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori,
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le medesime causali devono anche giustificare qualsiasi rinnovo, ovvero la stipula di un nuovo rapporto a termine con un soggetto che è già stato in forza in azienda, anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi. In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Effetti su proroghe e rinnovi

Oltre ai nuovi contratti, dal 1° novembre 2018 il Decreto Dignità si applica a qualsiasi proroga o rinnovo anche se relativi a rapporti avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (14 luglio 2018) e pertanto soggetti alle vecchie regole del Jobs Act (D. Lgs. n. 81/15) che, si ricorda, prevedevano:

  • limite massimo di durata pari a 36 mesi per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore,
  • numero massimo di proroghe pari a 5,
  • assenza di qualsiasi causale che giustificasse l’avvio del contratto.

Esempio: assunzione a tempo determinato effettuata in data 10 giugno 2018 Scadenza del contratto: 10 novembre 2018. La proroga è soggetta alle nuove norme: obbligo di causali nel caso in cui la scadenza superi la data del 10 giugno 2019, sono ammesse al massimo ulteriori 3 proroghe e i mesi complessivi a termine non potranno eccedere i 24.

Fine del periodo transitorio

Il 31 ottobre 2018 si è concluso il cosiddetto periodo transitorio introdotto dalla legge n. 96/2018. La progressiva applicazione delle nuove norme sul contratto a termine si può così dividere:

  • fino al 13 luglio 2018: applicazione delle vecchie regole del Jobs Act a nuovi contratti a termine, proroghe, rinnovi,
  • al 14 luglio all’11 agosto 2018: applicazione delle disposizioni del D.L. n. 87/2018 a nuovi contratti, proroghe, rinnovi,
  • dal 12 agosto al 31 ottobre 2018: applicazione delle regole del decreto Dignità per tutti i nuovi contratti e, per effetto del periodo transitorio, applicazione del Jobs Act alle proroghe e ai rinnovi di rapporti avviati prima del 14 luglio,
  • dal 1° novembre 2018: applicazione integrale del decreto Dignità a nuovi contratti, rinnovi e proroghe anche se riferiti a “contratti Jobs Act”.