Ambiente e Sicurezza: Dpcm, ordinanze, circolari, note e rapporti. Facciamo un po’ di ordine

lavoratori
Tra i tanti provvedimenti che in questi ultimi mesi sono stati predisposti da enti e istituzioni, particolare rilevanza assumono tutte quelle disposizioni che riguardano le misure e i comportamenti che le imprese – per evitare il contagio da Covid 19 – devono rispettare sia sul fronte della sicurezza sul lavoro che in tema ambientale.
La fine dello stato di emergenza – il rischio sanitario connesso al manifestarsi delle patologie derivanti da agenti virali – è stata fissata al 31 luglio 2020 dal Dpcm 31 gennaio 2020. La legislazione, però, è particolarmente accurata nel dettare misure e proroghe, anche economiche.

Qui ricordiamo:

  • Il Dl 19/2020, che ha definito misure urgenti a livello nazionale per contrastare l’emergenza e, nello stesso tempo, a livello generale ha sancito la supremazia gerarchica delle disposizioni dettate dallo Stato rispetto a quelle degli Enti territoriali, salvo temporanee regole restrittive giustificate dall’aggravarsi di rischi locali,
  • Il decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”, convertito in legge approvata il 24 aprile 2020) che ha dettato proroghe di carattere generale e speciale per numerosi termini finali di adempimenti ambientali,
  • Il Dl 23/2020 (“Decreto Liquidità”), che contiene diverse disposizioni di carattere economico.

I Dpcm del Governo hanno, di volta in volta, corretto interventi e misure, ma è stato con quello del 26 aprile 2020 che è stata decisa la temporanea sospensione (salvo possano essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile: qui sono state inserite alcune semplificazioni per gli adempimenti riguardanti la sicurezza sul lavoro) di diverse attività produttive e commerciali escludendo, tra le altre, quelle di gestione rifiuti ed acque.
Qui sono state fornite alcune prescrizioni per il contenimento del rischio contagio nell’esercizio di quelle consentite.
La scheda riassuntiva che trovate di seguito, raccoglie i riferimenti normativi promossi fino ad oggi – decreti, rapporti, circolari, documenti e note – dal Governo, dall’istituto Superiore di Sanità, dal Ministero dell’Ambiente e da quello della Salute, dal Sistema nazionale di protezione dell’ambiente, dall’Inail e dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Linee guida chiare che aiutano l’impresa a costruire un quadro generale, ma specifico, di tutto ciò che si è mosso in questi ultimi tempi in due fra i temi più delicati nella gestione imprenditoriale: Sicurezza sul lavoro e Ambiente.

Riferimento normativo Descrizione
Albo Gestori Ambientali

Articolo 113, comma 1, lettera d), Dl 17 marzo 2020, n. 18

Circolare 23 marzo 2020, n. 4

La scadenza del pagamento del diritto annuo di iscrizione all’albo gestori ambientali è prorogata al 30 giugno 2020, di cui all’articolo 24, comma 4, Dm 120/2014.

Proroga certificazioni e autorizzazioni in essere ai sensi dell’articolo 103, Dl 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) – Effetti sui procedimenti di iscrizione all’Albo gestori ambientali.

Attività produttive e strategiche, competenza e misure urgenti Articolo 3, Dl 25 marzo 2020, n. 19

Stabilisce che nelle more dell’adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

I Sindaci invece non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto citati. Le nuove disposizione del Dl si applicano anche agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
Tali disposizioni sono da leggersi insieme a quelle ex articolo 2 dello stesso Dl che confermano l’efficacia e dispongono l’ultrattività dei Dpcm già adottati fino all’emanazione di nuovi.

Autorizzazioni in scadenza

Articolo 37, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”)

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 103, Dl 17 marzo 2020, n. 18

La disposizione allarga la durata della sospensione del computo dei termini di formazione del silenzio-assenso o silenzio-rifiuto prevista dall’articolo 103 del Dl 18/2020 (vedi infra paragafo successivo).

Nel calcolare i termini per la formazione del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto da parte della pubblica Amministrazione in relazione a procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio o su istanza di parte non si tiene conto del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (prima il termine era il 15 aprile). Fermo resta il dovere della P.A. di organizzarsi per rispettare i principi di ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi. Le misure così descritte non riguardano analoghe disposizioni già previste dagli altri decreti-legge emergenziali (Dl 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11).

Comma 1 – Prevede la sospensione, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Tutti gli atti che prevedono silenzio-assenso o silenzio-rifiuto da parte dell’amministrazione sono prorogati, o differiti, per il tempo corrispondente (quindi non si considera il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020).

Comma 2 – Ttutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020; le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile conservano la loro validità sino al 15 giugno.

L’art. 103 del D.L. 18/2020 reca disposizioni in merito anche alla sospensione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori edilizi.

I termini concernenti le SCIA edilizie, le Segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e quelle ambientali in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). Questo termine ha valore anche per il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

I termini di inizio e fine lavori sono prorogati di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fissato per ora al 31 luglio 2020) anche per quanto riguarda l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

La disposizione previgente
Il testo originario del Dl 18/2020 prevedeva invece che
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati –
quindi anche quelli in materia ambientale – in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020.

Dichiarazione MUD Articolo 113, comma 1, lettera a), Dl 17 marzo 2020, n. 18 La presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) ex art. 6 comma 2 legge 25 gennaio 1995 n. 70, è stata prorogata dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.
Energia – idroelettrico Articolo 125-bis, Dl 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) come inserito dal Ddl di conversione approvato in via definitiva dal Parlamento il 24 aprile 2020

La disposizione modifica il Dlgs 79/1999 e successive modifiche, in particolare la normativa che ha previsto il “passaggio” alle Regioni della disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, operanti soprattutto nel Nord Italia.

Il regime previgente concedeva alle Regioni tempo fino al 31 marzo 2020 per approvare una legge regionale che recasse le norme con cui regolare le modalità di assegnazione delle concessioni idroelettriche in scadenza o scadute o oggetto di rinuncia (articolo 12, comma 1-ter, Dlgs 79/1999).

Ora tale termine slitta al 31 ottobre 2020. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo

Consiglio regionale.

Fanghi da depurazione acque Rapporto Istituto superiore di sanità 3 aprile 2020, n. 9

L’Istituto superiore di sanità ha rilasciato il 3 aprile 2020 delle indicazioni sulla gestione dei fanghi di depurazione al fine di limitare l’eventuale diffusione del Coronavirus.

Le indicazioni del Rapporto 9/2020 del 3 aprile 2020 elaborate dal Gruppo di lavoro Ambiente-Rifiuti dell’Istituto superiore di sanità sono finalizzate a garantire la sicurezza della gestione – recupero, trattamento, smaltimento o riutilizzo – dei fanghi di depurazione, per la prevenzione della diffusione del Coronavirus e della trasmissione dell’infezione. Il Rapporto è diretto principalmente ai gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori degli impianti di depurazione, nonché alle Autorità ambientali e sanitarie statali e locali.

Gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas)

Articolo 103, Dl 17 marzo 2020, n. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare Ministero Ambiente 6 aprile 2020, n. 24526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno validi fino al 15 giugno 2020. Lo chiarisce una circolare del Ministero dell’Ambiente.

Per rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) , a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

 

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati (gestita dalla Camera di Commercio) dei controlli delle perdite periodici, installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020. Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la circolare si intende automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.
La traslazione dei termini amministrativi stabilita dall’articolo 103, comma 1, Dl 18/2020 (cd. “Cura Italia”), non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori stabiliti dal regolamento 517/2014/UE sui gas fluorurati a effetto serra.

Piano gestione solventi (PGS)  e bilancio di massa COV per le attività soggette ad AUA e Autorizzazione Emissioni in atmosfera Regione Lombardia, Decreto n. 3795 Del 26/03/2020 Proroga dal 31/03 al 31/10/2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato (ex art. 275 del DLgs 152/2006) nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.
Pile Articolo 113, comma 1, lettera b), Dl 17 marzo 2020, n. 18

Proroga  dal 30 marzo 2020 al 30 giugno 2020 del

– termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato, (ex art. 15, comma 3, Dlgs 188/2008)

– termine per la trasmissione annuale dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (ex art.17, comma 2, lettera c), Dlgs 188/2008)

Proroghe termini emanazione decreti legislativi Articolo 1, Ddl di conversione del Dl 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) approvato definitivamente dal Parlamento il 24 aprile 202

La disposizione stabilisce che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.

Invece, nel caso in cui il termine per l’adozione dei decreti legislativi sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, tali decreti possono essere adottati entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

Raee Articolo 113, comma 1, lettera c), Dl 17 marzo 2020, n. 18 Proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 per la presentazione della comunicazione annuale relativa alla quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Raee (art. 33, comma 2, Dlgs 49/2014)
Rifiuti

 

 

Indicazioni per gestione ex ordinanze articolo 191, Dlgs 152/2006 – Schema di circolare Ministero Ambiente 27 marzo 2020

Il Ministero rimanda alle Regioni, Province e Comuni la facoltà di applicarle.
La circolare fornisce indicazioni anche in merito al deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, alle capacità di stoccaggio degli impianti, allo smaltimento in discarica e all’incenerimento rifiuti.
Rifiuti – Servizio pubblico di raccolta Documento Consiglio Snpa 23 marzo 2020

Il documento contiene prime indicazioni generali per il servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata in particolare per:

–        rifiuti urbani prodotti in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al COVID-19, in quarantena o isolamento obbligatorio e loro modalità di incenerimento/smaltimento
–        garanzie di idonei spazi di stoccaggio
–        incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo

Rifiuti – Misure antispreco

 

Articolo 72-bis, Dl 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) introdotto dal Ddl di conversione Il Ddl di conversione del Dl 18/2020, approvato definitivamente dal Parlamento il 24 aprile 2020 introduce una disposizione che modifica la legge 19 agosto 2016, n. 166 (legge “anti spreco”) allargando le disposizioni fiscali di favore per la cessione gratuita dei prodotti anche ai prodotti tessili, ai prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, ai giocattoli, ai materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché a personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari .
Rifiuti – Servizio pubblico di raccolta Documento Consiglio Snpa 23 marzo 2020 Il documento tiene conto delle linee di indirizzo in materia fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria; rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligata. Oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (inclusi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti) i Comuni devono anche garantire il servizio di raccolta differenziata secondo quanto previsto dal Rapporto Istituto superiore di sanità 3/2020 per la sicurezza sul lavoro degli operatori del servizio.
Rifiuti – Deposito temporaneo

Articolo 113-bis, Dl 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”)

 

L’art. 113-bis dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito:

–  raddoppiare i quantitativi dei rifiuti per il deposito temporaneo fino a 60 metri cubi di cui 20 metri cubi massimo di rifiuti pericolosi;

–  prolungare il limite annuale da 12 mesi fino a 18 mesi

Le misure riguardano il raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare alla raccolta, ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento effettuat, prima della raccolta nel luogo dove gli stessi rifiuti sono prodotti.

Ciò significa che i rifiuti raccolti possono essere  recuperati o smaltiti– la scelta spetta però al produttore – ogni 3 mesi indipendentemente dalla quantità. Oppure:

–        quando il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi)

–        In ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l’anno.

Rifiuti – Linee guida UE

La Commissione europea, di fronte alla pandemia da Covid-19, rivolge ai cittadini degli Stati membri 5 raccomandazioni:

–        Separare bene i rifiuti e garantire il flusso di flussi puliti di materiali riciclabili verso le strutture di trattamento dei rifiuti

–        I cittadini devono essere informati di eventuali modifiche temporanee alle pratiche di raccolta dei rifiuti che incidono sul modo in cui consegnano i rifiuti per la raccolta e l’ulteriore trattamento

–        Gli Stati membri devono garantire un’adeguata pianificazione delle capacità di stoccaggio temporaneo dei rifiuti raccolti per il recupero, in previsione di eventuali interruzioni nella selezione e in altri processi di trattamento

–        I governi sono invitati a garantire un’adeguata pianificazione delle capacità per il trattamento e, se necessario, lo stoccaggio di rifiuti sanitari. In caso di interruzioni del trattamento dovute alla mancanza di capacità di smaltimento, o incenerimento dedicata per i rifiuti sanitari, è fondamentale che i rifiuti vengano temporaneamente conservati in modo sicuro fino alla risoluzione del problema di capacità.

–        Agli addetti ai lavori si chiede di mantenere le distanze di sicurezza e portare gli strumenti di protezione (mascherine, guanti, prodotti disinfettanti).

Rifiuti – Tassa/Tariffa

Articolo 72-bis, Dl 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”)

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 107, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”)

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. In Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo,

Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. In Veneto: Vo’.

Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

I Comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Settori strategici – Golden Power Articoli 15 e 16, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”)

Le disposizioni prevedono un allargamento del “Golden Power” statale ex Dl 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla legge 56/2012 ai settori delle infrastrutture e tecnologie critiche, come l’energia, i trasporti, la salute e l’acqua, per evitare scalate ostili nel periodo dell’emergenza da Coronavirus.

Il “Golden Power” consiste in un diritto di veto che il Consiglio dei Ministri si riserva su operazioni di acquisizione di quote azionarie parziali o complessive di aziende strategiche per l’economia nazionale.

Ai settori finora considerati, della difesa, dell’energia, dei trasporti si aggiungono, in particolare le infrastrutture critiche e tecnologiche del settore energia e trasporti, l’acqua, la cybersicurezza.

Sicurezza sul lavoro: credito di imposta per Dpi

Articolo 30, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”)

 

 

 

 

 

Articolo 39, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”)

Un credito di imposta per incentivare l’acquisto di quelle attrezzature che possono evitare il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Il credito interessa anche le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza che servono per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

La disposizione indica le modalità semplificate di assolvimento degli obblighi di protezione dei lavoratori da radiazioni ionizzanti ex Dlgs 230/1995 a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie o presso il domicilio del paziente affetto da Covid-19.

Restano ferme le disposizioni del Dlgs 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

 

Sicurezza sul lavoro: mascherine Articolo 16, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”)

Le mascherine chirurgiche sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale (Dpi) e devono essere utilizzate da tutti quei lavoratori che, svolgendo le loro mansioni, non possono tenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Possono essere utilizzate anche mascherine senza marchio CE, a patto che queste siano autorizzate dall’istituto Superiore di Sanità (ISS). Lo dice il comma 3 dell’articolo 5-bis del Dl 18/2020 (introdotto dal Dl del 24 aprile).

 

 

 

Sicurezza su lavoro: tute e altri indumenti

 

 

 

 

 

Graduale ripresa attività e rischio esposizione contagio

Rapporto Istituto superiore della Sanità 14 marzo 2020 n. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Inail aprile 2020

Per la capacità dei coronavirus di trasmissione per il tramite di oggetti contaminati, diventa importante considerare i tempi della loro sopravvivenza sulle superfici. Agli operatori del settore di igiene ambientale, si raccomanda di adottare tutti i dispositivi di protezione individuale ordinari e, in particolare, e in particolare le mascherine (filtranti facciali) Ffp2 o Ffp3 e i guanti. In aggiunta a questo, si raccomanda:

–        la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell’aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a corrette procedure di lavaggio a temperatura di almeno 60°C, con detersivi comuni e prodotti disinfettanti, quali perossido di idrogeno o candeggina per tessuti, tali da non alterare le caratteristiche di alta visibilità dei capi di abbigliamento, necessarie a segnalare visivamente la presenza dell’operatore in qualunque condizione di luce,

–        la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l’operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto,

–        la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, maniglie, portiera, cruscotto, ecc., di materiali più facilmente sanificabili.

E’ stato pubblicato il documento tecnico contiene indicazioni per una graduale ripresa delle attività produttive e per garantire un’adeguata tutela della salute dei lavoratori, evidenziando le misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico Circolare Ministero della Salute 3 febbraio 2020, n. 3190

Ecco alcuni chiarimenti: il datore di lavoro è responsabile della loro tutela dal rischio biologico, con la collaborazione del medico competente. Le misure da adottare devono tener conto della situazione di rischio. Pertanto, è sufficiente adottare le comuni misure preventive:

• lavarsi frequentemente le mani

• porre attenzione all’igiene delle superfici

• evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali

• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: i protocolli Articolo 1, Dpcm 26 aprile 2020

ll Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 riporta i seguenti contenuti: informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione spazi comuni (mensa spogliatoi, ecc.), organizzazione aziendale (turnazioni, trasferte, smart working ecc.,), gestione entrata e uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, gestione della persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria/medico competente /RLS, aggiornamento del Protocollo di regolamentazione (Comitato).

 

 

 

Sicurezza sul lavoro: Documento Valutazione Rischi Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 13 marzo 2020 n. 89

La normativa vigente prevede in caso di una “esposizione deliberata”, ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa, l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

Se però l’agente biologico non è riconducibile al datore di lavoro ma ad una situazione esterna, l’imprenditore potrebbe anche sottrarsi a questi obblighi.

Però, l’Istituto Nazionale del lavoro consiglia alle imprese di formalizzare le misure preventive adottate per tutelare i lavoratori rispetto al rischio contagio Covid-19. Le misure vengono ufficializzate raccogliendole in una appendice al Documento di Valutazione del Rischio DVR per poter dimostrare di essere andati oltre le misure del Dlgs 81/2008 in fatto di tutela e sicurezza.

 

Sicurezza sul lavoro e smart working Ex legge 22 maggio 2017

Secondo l’art. 18, L. 81/2017, “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

La legge disciplina successivamente gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore. In particolare, l’art. 22, L. 81/2017 impone due obblighi:

–        il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile e deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

–        il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

La modalità di lavoro agile (cd. “smart working”) può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza (Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa (art.22 L. 22 maggio 2017, n. 81)  sono assolti in via telematica ricorrendo a quanto disponibile sul sito INAIL

Sospensione attività produttive industriali e commerciali -Deroghe Articolo 2, Dpcm 26 aprile 2020 Il provvedimento, sulla scia dei precedenti Dpcm, stabilisce fino al 17 maggio 2020 la sospensione (salvo che possano essere svolte mediante modalità a distanza o mediante lavoro agile) di tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato del provvedimento stesso, tra le quali si segnalano: le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali (Codice Ateco 38); risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (39); raccolta, trattamento e fornitura di acqua (36); gestione delle reti fognarie (37); fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (35); cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole (81.3).
Sostanze pericolose Indicazioni Snpa del 18 marzo 2020 su pulizia superfici stradali per prevenire trasmissione infezione CoViD-19 – Aspetti ambientali E’ opportuno si proceda all’ordinaria pulizia delle strade con saponi e detergenti convenzionali. Si consente l’uso dell’ipoclorito di sodio per la disinfezione facendo attenzione ad alcune indicazioni tecniche come i sistemi di aspersione per minimizzare il trasporto a distanza di aerosol e le distanze adeguate da corsi d’acqua e colture.
Trasporti Adr Articolo 1, Dm 10 marzo 2020 Proroga al 30 giugno 2020 dei certificati – aventi scadenza dal 23 febbraio al 20 giugno 2020 – di formazione professionale Adr per il trasporto di merci pericolose (art.4  Dm Trasporti 6 ottobre 206).
Tributari, adempimenti e versamenti in scadenza Articolo 62, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”) Il comma 1 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti (e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale), che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La previsione si applica ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.