Comune di Vigevano – provvedimenti per la qualità dell’aria

Si descrivono in sintesi i provvedimenti adottati dal Comune di Vigevano con l’Ordinanza sindacale n. 21/2017 in attuazione alle direttive regionali degli interventi sulla qualità dell’aria – D.G.R. 7095 del 18/09/2017.

N.B. Per una comprensione dettagliata ed esaustiva, fatto incluso l’elenco completo degli autoveicoli, le esclusioni, le misure temporanee in caso di emergenza smog e il regime sanzionatorio, si rimanda alla lettura dell’Ordinanza originale che potete trovare in allegato.


Provvedimenti per la circolazione di autoveicoli pubblici e privati sul territorio del Comune di Vigevano 2017-2018

Dal 01 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 07:30 alle ore 19:30, il divieto di circolazione per i seguenti autoveicoli:

  • Tutti gli autoveicoli alimentati a benzina “Euro 0”
  • Tutti gli autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 0, Euro 1, Euro 2”


Dal 01 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, il divieto di circolazione per i seguenti autoveicoli:

  • Tutti gli autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 3”


Dal 01 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
il fermo permanente (divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dal lunedì alla domenica) per i seguenti veicoli:

  • Bus del trasporto pubblico locale (TPL) così come già disposto su tutto il territorio della Regione Lombardia, alimentati a gasolio “Euro 0, Euro 1, Euro 2”
  • Motoveicoli e ciclomotori con motore a due tempi “pre-Euro 1”

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune di Vigevano, fatto eccetto per:

  • autostrade;
  • strade di interesse regionale R1;
  • tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli elettrici, ibridi, a metano, GPL o vetture di servizio (emergenze, forze dell’ordine, ecc.). Potete trovare l’elenco dettagliato nell’Ordinanza in allegato.


Provvedimenti e limitazioni all’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa.

Dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa.

La limitazione si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m. nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi. Ovvero in presenza di altra tecnologia di riscaldamento considerata più ecologica, questa deve essere prevalente e quindi utilizzata.

Gli impianti interessati sono:

  • camini aperti
  • camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

(Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore)

Rimangono altresì in vigore i seguenti divieti:

  • divieto permanente di utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW;
  • divieto di climatizzare locali servizio di abitazioni in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi).


Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali (eliminazione di sterpaglie)

Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali.

Sono escluse previa disposizioni dall’autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

Scarica qui: ORDINANZA SINDACALE N. 21 / 2017