Buoni pasto e welfare: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

In tema di buoni pasto, non era del tutto evidente l’ambito di applicazione della normativa. Infatti l’articolo 51, comma 2 del Tuir prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite giornaliero di 5,29, ( 7 euro per i ticket elettronici) ai redditi derivanti dalle attività lavorative che ricadono nel campo di applicazione individuato dagli articoli 49 e 50 del Tuir, ossia i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’agevolazione è fruibile, oltre che dai collaboratori coordinati e continuativi di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 50 del Tuir, anche dai titolari di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dalla stessa norma, grazie al rinvio all’art. 51 da parte dell’art. 52 del Tuir. Si tratta, per esempio, di compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali e enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni.

Questo chiarimento in tema di welfare aziendale è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del Forum lavoro-fiscale organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Per quanto riguarda la deducibilità di alcune prestazioni di welfare si deve porre attenzione al Regolamento aziendale. In base alla nuova formulazione dell’articolo 51, comma 2 del Tuir, le opere e i servizi con finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto vengono esclusi dal reddito di lavoro dipendente; nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, le stesse opere e servizi sono inoltre pienamente deducibili dal reddito per il datore di lavoro, in base all’articolo 95 Tuir.

Nel caso dei regolamenti, tuttavia, l’Agenzia sottolinea che la piena deducibilità è subordinata alla corretta erogazione dei benefit, in conformità al Regolamento stesso e alla necessità che le relative delibere siano volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio, in assenza del quale continua ad applicarsi l’ordinario limite di deducibilità del 5 per mille previsto per le erogazioni volontarie. In caso di incertezza si può comunque fare richiesta di interpello all’Agenzia delle Entrate che valuterà le disposizioni contenute nel Regolamento.

Infine, in occasione del Forum l’Agenzia ha chiarito che, riguardo ai limiti per l’accesso alla disciplina sui premi di risultato,  nel plafond vanno inclusi i benefits individuati dall’articolo 51, comma 4, del Tuir, come le auto aziendali, i prestiti, i fabbricati concessi in uso e i servizi di trasporto ferroviario.