Attrezzature di lavoro usate non conformi: è possibile la vendita?

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L’art. 23, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce il divieto alla fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dpi e impianti non conformi alla normativa vigente.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rifacendosi alla  sentenza della Suprema Corte penale [sez. III, 3 maggio 2013, n. 40590]  evidenzia che tale divieto può essere derogato nel caso in cui la vendita di una macchina sia effettuata al solo fine riparatorio per l’utilizzo della stessa una volta ripristinata e messa a norma, anche quando non sia previsto il passaggio del prodotto industriale alla fase economica dell’utilizzo.

Da ciò la Commissione deduce che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dpi e di impianti non conformi, per i quali non sia previsto l’utilizzo, ma avvenga al solo fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma, o al solo scopo espositivo, non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 23, D.Lgs. n. 81/2008. 

In particolare, nella pronuncia si afferma che sulla base di “[…] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale […] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”

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