Assegno di ricollocazione al via: quando e quanto spetta

Dopo alcuni mesi di test, il 3 aprile è partita a regime la gestione dell’assegno di ricollocazione. Introdotto dal Jobs Act, consiste in una somma di denaro spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati allo svolgimento di assistenza alla ricollocazione del disoccupato. L’assegno, tuttavia, è incassato dal soggetto che eroga il servizio solo se il disoccupato viene ricollocato con regolare contratto di lavoro, anche a termine. A disciplinarlo è la delibera ANPAL n. 3 del 2018.

Ecco in sintesi come funziona e a chi è destinato l’assegno di ricollocazione.

A chi è riconosciuto
Il Dlgs 150/2015 (art. 23) specifica che può essere riconosciuto ai disoccupati percettori della NASpI la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi. Destinatari sono anche i percettori del ReI (reddito di inclusione) e i lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione.

Richiesta al Centro per l’impiego
L’assegno viene riconosciuto qualora se ne faccia richiesta al Centro per l’impiego presso cui si è stipulato il patto di servizio personalizzato, mediante procedura telematica. All’esito della procedura di profilazione l’interessato saprà se l’assegno gli è riconosciuto o meno.

Modalità di erogazione
L’assegno è una somma spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ed è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate per la regione o per la provincia autonoma di residenza. L’importo non concorre alla formazione del reddito e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
L’interessato potrà spenderlo per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

Come funziona il servizio di assistenza
Il servizio di assistenza consiste in
– un’assistenza alla persona e tutoraggio, per fornire un supporto continuativo nella ricerca attiva di ricollocazione con  un programma personalizzato;
– una ricerca intensiva di opportunità occupazionali per la promozione del profilo professionale; alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza e alla preselezione.

La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Modalità operative e misura

Il decreto ANPAL n. 3/2018 sarà seguito da una circolare ministeriale, sulla concreta fruibilità dell’assegno. Secondo quanto dichiarato dal Presidente dell’ANPAL, la misura dell’assegno potrà variare da 1.000 a 5.000 euro se il soggetto disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Scenderà di valore – da 500 a 2.500 euro – se il disoccupato viene assunto con contratto a termine di almeno 6 mesi, somma che tende a diminuire ulteriormente nelle regioni “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) laddove il rapporto a termine sia di durata compresa tra i 3 e i 6 mesi.
La misura dell’assegno viene calibrata anche sulle difficoltà di reinserimento occupazionale dell’interessato evidenziate nella fase di profilazione e terrà conto di variabili quali età, sesso, livello di istruzione, collocazione geografica, precedente esperienza lavorativa.

Tipologie contrattuali
L’assegno viene “speso” presso un soggetto scelto dal disoccupato, che avrà reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), e verrà incassata dalla struttura solo e se si perviene alla stipula del contratto di assunzione. Le tipologie contrattuali per le quali si riconosce il successo occupazionale sono

  • assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato)
  • assunzione a termine (la cui durata sia maggiore o uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga) quando l’orario di lavoro sia almeno pari al 50% dell’orario normale.
  • Inoltre si riconosce l’assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Solo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale e a determinate condizioni, l’importo dell’assegno è limitato ad una quota fissa, denominata Fee4Service, e correlata alle azioni minime realizzate nell’attivare il soggetto nel percorso di ricollocazione.