Aggiornamento abilitazione attrezzature di lavoro: scadenza 12 marzo 2018

Scade il 12 marzo 2018 il termine per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni per i soggetti che conducono particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 entrato in vigore il 12/3/2013.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono le:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo

L’Accordo Stato Regioni del 22/2/12 che individua queste attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere un’abilitazione, stabilisce anche che l’abilitazione deve essere rinnovata entro i 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento con la durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici.

All’atto dell’entrata in vigore della norma (12/3/2013) veniva concesso un regime transitorio nei confronti dei soggetti che già avevano fatto formazione (punto 9-riconoscimento della “formazione pregressa”) e in particolare, alla lettera a), “corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento”.

Il punto 9.2 dell’Accordo è stato recentemente modificato dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sui percorsi formativi per RSPP e ASPP, rettificando un errore di stesura dell’accordo attrezzature echiarendo che gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni dal 12 marzo 2013.

Pertanto coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa di cui al punto 9.1 lettera a) dovranno effettuare l’aggiornamento di quattro ore entro il 12/3/2018.